Mutuo con pattuizioni accessorie e configurabilità come titolo esecutivo

Mutuo con pattuizioni accessorie e configurabilità come titolo esecutivo
Con la sentenza n. 5968 pubblicata in data 6 marzo 2025 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione della configurabilità come valido titolo esecutivo del contratto di mutuo recante una pattuizione accessoria di costituzione della somma mutuata in deposito (o altro negozio equipollente con funzione cauzionale) presso il mutuante, tenuto allo svincolo della medesima esclusivamente al verificarsi dell’evento convenuto.

Secondo le Sezioni Unite “[i]l contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

Il mutuo è il contratto mediante il quale una parte (c.d. mutuante) consegna all’altra parte (c.d. mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili a fronte dell’obbligo, a carico del mutuatario, di restituzione del tantundem ovvero della medesima quantità di cose della stessa specie e qualità entro un termine prestabilito dalle parti o, in difetto, oggetto di fissazione giudiziale.

Elemento imprescindibile al fine del perfezionamento del contratto di mutuo è la traditio rei.

Con riferimento alla generale questione se la consegna della somma mutuata debba essere necessariamente fisica o possa essere anche solo giuridica le Sezioni Unite hanno ribadito che “il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma”, la quale “può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell’evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti”. In termini sostanziali, è sufficiente che “il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario”.

Quanto alla specifica questione oggetto di scrutinio le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo dirimente alla sussistenza di una “espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario”, degradando a ruolo secondario la circostanza che la concreta disponibilità della somma mutuata sia posticipata a un momento successivo: invero, le pattuizioni accessorie di costituzione della somma mutuata in deposito (o altro negozio equipollente con funzione cauzionale) presso il mutuante e di svincolo della medesima al verificarsi di quanto espressamente convenuto “attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.”.

L’imperfetto o il mancato adempimento, da parte del mutuante, dell’obbligo di svincolare la somma mutuata “costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell’obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l’esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme”.

Avv. Rossana Mininno

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