
Con l’ordinanza n. 30254 del 25 novembre 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di revocabilità del pagamento eseguito da un terzo su ordine o indicazione del debitore delegante successivamente dichiarato fallito.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il pagamento eseguito da un terzo è assoggettabile a revocatoria subordinatamente alla condizione che il medesimo «abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma esercitando, dopo aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa».
La quaestio iuris oggetto del pronunciamento della Suprema Corte riguarda la qualificabilità in termini di mezzo anomalo del pagamento dei debiti dell’imprenditore insolvente eseguito dal delegato a mezzo di provvista anticipatamente fornita dal delegante.
Nella fattispecie scrutinata il ricorrente ha dedotto che «non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi anomali di pagamento poiché la normalità e, specularmente, l’anormalità sono caratteristiche che dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato».
I Supremi Giudici non hanno condiviso la tesi del ricorrente.
La delegazione di pagamento è, a parere degli Ermellini, riconducibile al medesimo schema, in quanto «il terzo provvede all’estinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un’autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione del debitore ma anche quando […] l’importo pagato sia stato anticipato dal delegato ove quest’ultimo abbia proceduto al recupero prima dell’apertura del fallimento».
Invero, per mezzi normali di pagamento diversi dal denaro si intendono «soltanto quelli comunemente accettati, nella pratica commerciale in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. n. 26241 del 2021), in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, rilevando unicamente il dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato».
Conclusivamente i Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest’ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l’utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio».