L’Antitrust si pronuncia sul caso Meta-SIAE e accoglie gli impegni di Meta

L’Antitrust si pronuncia sul caso Meta-SIAE e accoglie gli impegni di Meta
Lo scorso 12 maggio l’Autorità Antitrust ha messo un punto, dopo due anni, al caso Meta-Siae, sorto dal presunto abuso di dipendenza economica attuato dal comparto Meta ai danni di SIAE in occasione del mancato rinnovo delle licenze musicali sulle piattaforme online.

…ma facciamo un passo indietro

Volendo contestualizzare il provvedimento dello scorso 12 maggio, occorre preliminarmente fornire una breve panoramica della vicenda.

Il procedimento in Antitrust ha inizio, infatti, nella primavera del 2023, in conseguenza – come prospettato dall’Autorità nella delibera di avvio dell’istruttoria – del presunto abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/1998 attuato da parte di Meta nei confronti di SIAE, dapprima, rifiutando di condividere con SIAE determinate informazioni per la negoziazione del rinnovo delle licenze e, successivamente, interrompendo le trattative e rimuovendo le canzoni del repertorio SIAE dalle piattaforme targate Meta.

Nel corso del procedimento principale, l’Autorità avviava anche un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14bis L. 287/1990 per verificare se la condotta di Meta potesse avere un impatto più ampio, che trascendesse dalla contingenza del caso in esame, potendo piuttosto recare un pregiudizio alle dinamiche competitive del mercato del diritto d’autore e dei diritti connessi in ambito musicale, con relativo danno agli utenti finali delle piattaforme online. Per l’effetto, l’Autorità imponeva a Meta la riattivazione immediata delle trattative con la collecting, l’obbligo di fornitura a SIAE delle informazioni necessarie a consentire di ristabilire un equilibrio negoziale nonché il ripristino dei contenuti musicali tutelati dalla SIAE per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni. Seguivano poi l’impugnazione da parte di Meta del provvedimento innanzi al TAR Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5827/2024 , che annullava integralmente il provvedimento cautelare dell’AGCM.

La delibera dell’Antitrust

Ebbene, qualche giorno fa, dopo due anni dall’avvio del procedimento, dopo la presentazione di due set di impegni da parte di Meta ai sensi dell’14-ter Legge 287/1990 e dopo il coinvolgimento di altri operatori del settore, si è, dunque, giunti alla chiusura del procedimento.

L’AGCM ha, infatti, deliberato di rendere obbligatori gli impegni presentati da Meta il 12 marzo 2025, ritenendone l’ambito soggettivo e oggettivo molto ampio nonché coerente e idoneo “a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati”, senza accertare la violazione dell’art. 9 L. 192/1998.

L’ambito di applicazione degli impegni di Meta

Precisamente, sotto il profilo soggettivo, gli impegni interessano non solo SIAE, ma tutti i soggetti della filiera del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore in campo musicale. Infatti, come si legge nella proposta di Meta, detti impegni vengono estesi “nei confronti di qualsiasi ente di gestione dei diritti musicali che abbia la propria sede principale o società controllante in Italia (…) nella misura in cui tali enti siano in grado di dimostrare adeguatamente di essere direttamente titolari di, controllare o amministrare direttamente i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico relativi ad opere musicali tutelate dal diritto d’autore”.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, gli impegni non si applicano solo alle licenze relative alla audio library di Meta, ma anche alla negoziazione degli user generated content.

Il contenuto degli impegni

Quanto al contenuto degli impegni, è possibile distinguerli in due macro-blocchi.

Un primo, “volto ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri”. In tal senso, si prevede una scansione temporale per le negoziazioni degli accordi, sia in fase di prima licenza sia in fase di rinnovo: inter alia, si prevede che, in caso di rinnovo della licenza, Meta dovrà contattare la controparte con minimo di quattro mesi di anticipo per negoziare l’eventuale rinnovo; si prevedono poi finestre temporali specifiche per la negoziazione di accordi provvisori, in caso di scadenza degli accordi in essere e contestuale protrarsi delle trattative per il relativo rinnovo, così da assicurare una continuità negoziale grazie ad accordi “ponte”. E ancora, in procinto della scadenza dell’accordo di licenza, Meta si impegna a contattare la controparte contrattuale per la definizione di un convenant not to sue, che consenta a Meta di mantenere disponibili i contenuti musicali sulle proprie piattaforme, in pendenza della scadenza dell’accordo di licenza e la definizione dell’accordo provvisorio.

Un secondo macro-blocco di impegni è invece “volto ad assicurare che le controparti negoziali ricevano i dati necessari durante i cicli negoziali”: in tal senso, Meta si è impegnata a fornire a ciascun partner contrattuale, nel corso del ciclo negoziale, alcune informazioni specifiche (in ogni caso, integrabili e/o modificabili, in virtù della libertà negoziale delle parti). Tra di esse, la condivisione di informazioni e dati analoghi a quelli che Meta condivide agli altri organismi di gestione collettiva europei comparabili, “nella misura in cui vi siano ad oggetto opere musicali”; i dati relativi alla quota di opere musicali di ciascun partner sulle piattaforme Meta. Si prevede, poi, la nomina di un soggetto terzo, indipendente, chiamato a valutare la rispondenza delle informazioni/dati condivisi alla controparte negoziale nel corso delle negoziazioni, in un’ottica di certezza e trasparenza nell’attuazione degli impegni.

Conclusioni

Quanto alla durata degli impegni, gli stessi si applicheranno per due cicli negoziali, per una durata complessiva, in linea di massima, di quattro anni “a decorrere dalla data più recente tra la decisione dell’Autorità di accettazione degli stessi o l’inizio del (successivo) ciclo negoziale con un Partner, a condizione che la negoziazione con il Partner inizi entro un anno dalla decisione dell’Autorità”.

A conclusione del procedimento, si auspica, dunque, che gli impegni accolti dall’Autorità contribuiscano effettivamente a rendere corrette ed eque le trattative del settore, garantendo trasparenza e bilanciamento di interessi tra le parti coinvolte. 

Avv. Francesca Folla e Dott.ssa Silvia Mazzarella

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