
Con la sentenza n. 16069/2023, emessa l’11 ottobre e pubblicata il 30, il Tribunale Amministrativo Regionale (“TAR”) del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Meta Platforms, Inc. (“Meta”) e dalle altre società del gruppo avverso il provvedimento n. 30606 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Antitrust”) del 20 aprile scorso.
La precedente pronuncia dell’AGCM e la scadenza del MRA
Il provvedimento emesso dall’Autorità nello scorso mese di aprile aveva intimato a Meta di ripristinare immediatamente le trattative con SIAE, in modo tale da rendere tempestivamente disponibili i contenuti musicali tutelati sulle piattaforme, quali Facebook e Instagram, per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni. La controversia tra le parti era sorta in seguito alla scadenza del “music right agreement” (“MRA”), la cui seconda versione era terminata nel settembre del 2022. Questo è l’accordo di licenza con cui gli utenti delle piattaforme di Meta possono pubblicare contenuti accompagnati da opere musicali coperte dal diritto d’autore, tutelato dalla SIAE. In particolare, il MRA prevedeva una remunerazione secondo la logica della “flat fee”, ossia con il pagamento di una cifra forfettaria per ogni tipologia d’uso dell’opera protetta. Tuttavia, fin dall’avvio delle negoziazioni per il rinnovo, sorgeva un contrasto tra Meta e SIAE. La società statunitense voleva infatti mantenere la tariffa forfettaria solo per i contenuti di durata inferiore al minuto (gli short video, che ricomprendono stories e reels), mentre per gli altri video il meccanismo previsto era quello della revenue sharing, ossia con il pagamento di una somma pari alla quota dei ricavi direttamente imputabili al contenuto pubblicitario condiviso. SIAE non accettava invece la proposta della flat fee per i video brevi, richiedendo a Meta un importo da questa ritenuto eccessivo.
La posizione di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta
Il punto centrale della controversia concerne l’accertamento della presunta sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta. Essa è definita dall’art. 9 comma 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192 come “la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”. Essa è valutata, inoltre, tenendo conto anche della possibilità, per la parte che ha subito l’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. A tale comma è stata poi aggiunta, dall’art. 33 della l. 118/2022, una presunzione di dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere gli utenti finali. Il TAR ha ritenuto, nel caso di specie, che la gestione, da parte di Meta, di Instagram e Facebook è determinante nel consentire il raccordo tra i suoi utenti e le opere tutelate dalla SIAE. Senza un accordo, infatti, quest’ultima non potrebbe raggiungere gli iscritti alle piattaforme social. Il Tribunale ha altresì ritenuto che SIAE non abbia a disposizione un’alternativa soddisfacente al rapporto commerciale con Meta, in quanto non ha altre possibilità di arrivare agli specifici utilizzatori di Instagram e Facebook: il rifiuto di contrattare impedirebbe la riproduzione delle opere protette sui principali social mondiali. Il TAR ha quindi ritenuto non rilevante, in questa circostanza, il fatto che soltanto una minima parte del fatturato di SIAE derivi dai suoi rapporti con Meta. A rilevare è infatti la possibilità di far conoscere il proprio prodotto: la dipendenza economica è qui correlata alla necessità di beneficiare dell’intermediazione della piattaforma nella diffusione delle opere tutelate.
L’applicazione della “Direttiva Copyright” e le conclusioni del TAR
Il Tribunale Amministrativo ha infine analizzato un ulteriore motivo di ricorso di Meta, in base al quale l’art. 18 della direttiva 790/2019 (cd. “direttiva Copyright”) sarebbe da applicarsi solo in seguito alla conclusione del contratto di licenza e non anche nella fase di negoziazione. Tale articolo prevede il diritto, per autori e artisti, di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere. Il TAR ha ritenuto, compiendo un’interpretazione logica e testuale, che siffatta disposizione debba trovare applicazione anche nel momento della negoziazione tra le parti, in quanto l’esercizio di tale diritto non può essere posticipato a un periodo successivo.
Il TAR ha dunque concluso la sentenza ribadendo che, senza il legittimo provvedimento dell’AGCM, le trattative per il rinnovo degli accordi avrebbero subito una fase di stallo che avrebbe causato un grave pregiudizio non solo per SIAE, che, oltre alla perdita economica, avrebbe rischiato di perdere autori nei confronti di altri gestori collettivi, ma anche per gli stessi artisti da essa tutelati, che non avrebbero potuto diffondere i loro contenuti agli utenti dei social network di proprietà di Meta.
Dott. Lapo Lucani