La società può rinunciare al preavviso del lavoratore dimissionario

La società può rinunciare al preavviso del lavoratore dimissionario
La Suprema Corte di Cassazione, recentemente intervenuta sulla questione, ha chiarito che la parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

Una società farmaceutica, ricevute le dimissioni di una lavoratrice, comunicava alla stessa di rinunciare al preavviso omettendo di pagare l’indennità sostitutiva.

Il Tribunale di Pisa, adito dalla lavoratrice che rivendicava il pagamento della somma sostitutiva del periodo di preavviso, accoglieva il ricorso con sentenza confermata anche dalla Corte distrettuale di Firenze.

I giudici di merito ritenevano che il datore di lavoro, a fronte di dimissioni con preavviso, si trovi in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del lavoratore dimissionario di scegliere tra la cessazione immediata del rapporto oppure la prosecuzione dello stesso per la durata del preavviso.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6782 del 14 marzo 2024 ha riformato la decisione sul presupposto che l'istituto del recesso adempie a una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente. La Suprema Corte ha osservato che in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione mentre in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.

Riaffermata la natura obbligatoria del preavviso discende – ad avviso della cassazione - che la parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente; la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori.

Avv. Nicoletta Di Lolli

 
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