La verbalizzazione in sede di Ispettorato della volontà datoriale di voler recedere dal rapporto di lavoro non impone la formalizzazione del recesso in un contesto diverso e successivo.
Una società che intendeva recedere dal rapporto di lavoro per motivi oggettivi avviava il procedimento di conciliazione obbligatoria senza tuttavia raggiungere l’accordo con la lavoratrice.
Conclusasi la procedura con la verbalizzazione della volontà della società di dare corso al licenziamento per le ragioni indicate anticipate in sede di avvio della procedura, la lavoratrice vedeva cessato immediatamente il rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Catania, nell’accogliere il ricorso, affermava la nullità del recesso per mancanza di un atto scritto, con decisione riformata in sede di reclamo dalla Corte distrettuale che, pur ritenendo il licenziamento illegittimo, rilevava che la verbalizzazione in sede di ispettorato del lavoro era sufficiente a ritenere validamente formalizzato il recesso.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10734 del 22 aprile 2024 nel respingere il ricorso della lavoratrice che censurava la decisione per non avere rilevato la scissione tra la fase di conclusione della procedura e quella successiva di comunicazione del recesso, ha affermato che la procedura presso l’Ispettorato del Lavoro non impone la formalizzazione del recesso in un contesto diverso e successivo.
La Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando che i giudici di merito avevano accertato in fatto che la volontà datoriale di recedere dal rapporto era stata ribadita innanzi alla Commissione apposita e compiutamente verbalizzata dopo che il tentativo di conciliazione era stato già vanamente espletato
Avv. Nicoletta Di Lolli