Con una recente sentenza la Suprema Corte ha chiarito che con la stipula di una proroga le parti differiscono esclusivamente il termine di scadenza dell’originario assetto contrattuale mantenendo sostanzialmente intatta l’identità del contratto
Un lavoratore, impiegato presso una concessionaria di auto con un contratto a termine a tempo pieno stipulava in costanza di rapporto con il datore di lavoro un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato che prevedeva una nuova data di scadenza e diverse condizioni economico e normative.
Alla cessazione del secondo contratto il lavoratore rivendicava innanzi al Tribunale di Bolzano la nullità delle clausole temporali apposte ai contratti di lavoro rivendicando la conversione del contratto in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il lavoratore eccepiva che il secondo rapporto a termine non poteva essere qualificato una proroga dal momento che era stato rinegoziato sia il compenso che la durata dell’orario di lavoro originaria.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Trento, sezione di Bolzano.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 26153 del 7 ottobre 2024 ha respinto il ricorso della società confermando la decisione in quanto ha rilevato che, in assenza di una qualificazione degli istituti della proroga e del rinnovo, i due istituti siano caratterizzati da una diversità sostanziale. La Suprema Corte ha affermato che con la stipula di una proroga le parti differiscono esclusivamente il termine di scadenza dell’originario assetto contrattuale mantenendo sostanzialmente intatta l’identità del contratto. Con il rinnovo, viceversa, la volontà delle parti non solo incide sulla posticipazione degli effetti ma anche sulla stessa identità causale del rapporto che si attua attraverso una rinegoziazione dell’assetto negoziale con carattere novativo o modificativo.
In applicazione dei principi affermati che la Cassazione, nel richiamare anche la prassi amministrativa, ha respinto il ricorso ritenendo corretto l’accertamento della Corte distrettuale che aveva dichiarato che le parti avevano sottoscritto un rinnovo in violazione dell’intervallo minimo.
Avv. Nicoletta Di Lolli