
La Corte Costituzionale con sentenza del 16 luglio 2024 n. 128 ha ritenuto incostituzionale la tutela contenuta nel cd Job Acts per mancata previsione della tutela reintegratoria ove il fatto che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti insussistente.
Una lavoratrice di una struttura alberghiera che impiegava oltre 15 dipendenti addetta a mansioni di responsabile, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo sulla base di una “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione".
La lavoratrice impugnava il licenziamento innanzi al Tribunale di Roma deducendo la natura ritorsiva del recesso e comunque l’illegittimità per insussistenza delle ragioni genericamente indicate.
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, pur escludendo il motivo ritorsivo, dichiarava sfornito di prova il licenziamento intimato e, conseguentemente, condannava la società al solo pagamento di una indennità che liquidava in sei mensilità utili ai fini del calcolo del TFR.
La lavoratrice impugnava la decisione innanzi alla Suprema Corte lamentando il mancato accertamento della natura ritorsiva del licenziamento e la limitata quantificazione del danno effettuata dalla Corte distrettuale anche in ragione della manifesta insussistenza della ragione addotta.
La Suprema Corte con sentenza n. 6221 del 9 marzo 2025, respinto il motivo di doglianza sul licenziamento ritorsivo, ha tuttavia accolto la ulteriore censura in ordine alla misura della sanzione.
La cassazione, pur ricordando che non è ricorribile con ricorso di legittimità la decisione in merito all’ammontare dell’indennizzo, ha precisato che la tutela contenuta nel cd job acts è stata incisa da recente pronuncia della Corte Costituzionale del 16 luglio 2024 n. 128 che ha ritenuto incostituzionale la disposizione per mancata previsione della tutela reintegratoria ove il fatto che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti insussistente.
La sentenza, nel ricordare che in base all'art. 136 Cost., la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ha osservato che il motivo di impugnativa riguardava la non corretta applicazione del regime sanzionatorio conseguente all'accertata insussistenza della ragione organizzativa posta a base del licenziamento e dunque un aspetto inciso dalla pronuncia di incostituzionalità in quanto censura.
La Cassazione pertanto accoglieva il motivo rinviando la causa al giudice di merito affinché applichi l'art. 3 del d.Lgs. n. 23 del 2015 come risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 128 del 2024.
Avv. Nicoletta Di Lolli