La Corte di Cassazione ha ribadito che i permessi ex legge 104/92 devono porsi in diretta correlazione con il soddisfacimento del soggetto disabile precisando che non si richiede che l’intera giornata sia dedicata all’assistenza.
Una lavoratrice che fruiva dei permessi ex legge 104/92 per assistere la madre disabile veniva sottoposta ad un pedinamento dal quel emergeva che in alcuni giorni si era limitata ad una visita di alcune ore e in altri non si era mai incontrata con il genitore poiché si era recata ad un supermercato per poi rientrare nella propria abitazione.
All’esito di una contestazione disciplinare nella quale veniva addebitato l’illegittimo utilizzo dei permessi la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa.
La lavoratrice, che assumeva di aver comunque svolto assistenza alla madre e di avere effettuato acquisti per conto del genitore nelle giornate addebitate, adiva il Tribunale di Napoli che accoglieva il ricorso disponendo la reintegra nel posto di lavoro sia in fase sommaria che di opposizione con sentenza confermata dalla competente Corte di Appello.
La Corte distrettuale rilevava che una volta comprovato che i permessi erano stati usati in modo coerente alla propria ratio – costituita dal favorire l'assistenza della persona handicappata in ambito familiare – non era possibile per il giudice sindacare il modo in cui l'assistenza era stata prestata (per acquisti nell'interesse della persona disabile; presso la residenza del disabile o presso quella della persona dedita all'assistenza, ecc.), né poteva pretendersi che l'assistenza sia svolta nelle stesse ore in cui era svolta l'attività lavorativa.
La Corte di Cassazione con sentenza del 9 settembre 2024 n. 24130 nel respingere il ricorso dell’istituto religioso, pur ricordando che i permessi ex legge 104/92 devono porsi in diretta correlazione con il soddisfacimento del soggetto disabile ha, tuttavia precisato che non si richiede che l’intera giornata sia dedicata all’assistenza.
In applicazione di tale principio la Cassazione ha ritenuto che le ore di assistenza nelle quali la lavoratrice si era recata presso la residenza della madre (3 in una giornata e 5 in una altra giornata) erano sufficienti per escludere un abuso del diritto. Al pari le altre giornate nelle quali la lavoratrice non si era recata dalla madre era stata fornita la prova che l'attività marginale svolta durante il tragitto per l'acquisto di beni al mercatino anche in quel caso non è idonea a ritenere sussistente il contestato abuso, tenuto conto del fatto che l'acquisto di capi di abbigliamento effettuato presso il negozio ben poteva essere finalizzato a soddisfare le esigenze dell'assistita.
Avv. Nicoletta Di Lolli