
Con la sentenza n. 5841 pubblicata in data 5 marzo 2025 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto esistente a livello giurisprudenziale con riferimento alla (duplice) questione della validità del mutuo c.d. solutorio e della sua efficacia come titolo esecutivo.
Secondo le Sezioni Unite “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Come noto, il mutuo è il contratto mediante il quale una parte (c.d. mutuante) consegna all’altra parte (c.d. mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili a fronte dell’obbligo, assunto a proprio carico dal mutuatario, di restituzione del tantundem ovvero di “altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) entro un termine prestabilito dalle parti o, in difetto, oggetto di fissazione giudiziale.
Dal punto di vista ontologico il contratto di mutuo ha natura reale, essendo necessaria - al fine del suo perfezionamento - la datio rei ovvero la consegna.
A livello pretorio, tuttavia, si sono registrati orientamenti contrastanti con riferimento all’ equiparabilità o meno alla consegna prevista dall’art. 1813 c.c. dell’accredito sul conto corrente della somma mutuata, destinata al ripianamento di un precedente debito del medesimo mutuatario verso la stessa banca. Contrasti che hanno reso necessaria la rimessione alle Sezioni Unite della questione “se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività, eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto […] soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024).
In sede di risoluzione della questione le Sezioni Unite hanno valorizzato il concetto di disponibilità giuridica: ferma restando la qualificazione della traditio come elemento costitutivo della fattispecie contrattuale del mutuo, “[n]on è […] necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario”.
Quanto alla concreta modalità di conferimento della disponibilità giuridica della somma di denaro le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile che “l’operazione di risolva in una operazione contabile”, con la conseguenza che l’accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario non esclude il perfezionamento del contratto di mutuo e “ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto dal primo reso possibile”.
Per quanto attiene, infine, alla qualificazione giuridica come titolo esecutivo, secondo le Sezioni Unite il sintagma “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, ma ha una “valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo”, il quale, “nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.