Utilizzo di fotografie reperite sul web: la pronuncia del Tribunale di Milano

Utilizzo di fotografie reperite sul web: la pronuncia del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato con la Sentenza n. 5635/2024 in relazione al libero utilizzo di fotografie reperite sul web e sui limiti al riconoscimento dell’equo compenso al titolare dei relativi diritti.

Opere fotografiche creative e fotografie semplici

Prima di entrare nel merito della decisione, occorre soffermarsi sulla differente disciplina cui sono soggette le opere fotografiche creative e le fotografie semplici.

Nello specifico, la tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla sia l’ipotesi di opere d’ingegno sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n. 7 L.D.A., che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss. che le fotografie semplici che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss L.D.A., quali “immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale” prive del carattere creativo.

Il giudizio

Parte attrice - società proprietaria di un database fotografico ad accesso riservato – chiedeva al Tribunale di Milano che venisse accertata e dichiarata l’illegittima utilizzazione delle sue immagini fotografiche da parte della società convenuta in giudizio e che quest’ultima fosse condannata al pagamento di una somma sulla scorta del valore di listino di ciascuna foto.

Il giudice, una volta accertato che si trattava di fotografie semplici in quanto prive del carattere creativo, ha osservato come la tutela autorale ricorra esclusivamente qualora le immagini contengano il nome dell’autore e la data dello scatto, ex art. 90 L.D.A., per un periodo pari a 20 anni. Inoltre, l'ultimo comma del menzionato articolo prevede che, in assenza di prova da parte dell’attore circa la sussistenza dei requisiti previsti, la riproduzione delle foto da parte di terzi non è considerata abusiva e le fotografie sono liberamente riproducibili da chiunque, senza che siano dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 L.D.A., salva la mala fede in capo a colui che le ha riprodotte.

In particolare, la società attrice assicurava i requisiti prescritti dalla legge, ma esclusivamente all’interno del proprio database ad accesso riservato e non anche all’interno del web dove, invece, le medesime erano liberamente rinvenibili tramite i principali motori di ricerca senza alcuna delle indicazioni previste ex art. 90 L.D.A., né tantomeno dotate del “digital watermark” che le avrebbe rese uniche e immodificabili.

Nel decidere, pertanto, il giudice ha rigettato la domanda attorea, applicando l’ultimo comma dell’art. 90 L.D.A., sul presupposto che non era stata allegata alcuna prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Conclusione

In un'epoca in cui l'uso e la diffusione di immagini nel web è in costante crescita, l’introduzione di un principio, per certi aspetti estremamente oggettivo (come la presenza o meno di watermark sulle foto), potrebbe rappresentare l’occasione giusta per porre fine al fenomeno del cd. “Copyright Trolls”, ovvero l’aggressiva ricerca di violazioni del copyright per fini puramente economici.

Avv. Lorenzo Pinci

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