Le fiabe fanno parte di un patrimonio tradizionale condiviso, spesso tramandato per via orale. Questo non significa che non possano essere protette dal diritto d’autore, che tutela non già la storia in sé, intesa come idea narrativa, bensì la particolare forma espressiva con cui un autore offre la propria originale versione ed interpretazione di un racconto popolare.
Le fiabe appartengono al genere letterario dei racconti fantastici, tendenzialmente rivolti a bambini. Vengono generalmente distinte da altri generi analoghi, come le favole, perché i protagonisti sono esseri umani anziché animali.
Le fiabe sono interessanti dal punto di vista del diritto d’autore perché ci consentono di tracciare la distinzione tra, da una parte, le idee e la trama di un racconto e, dall’altra parte, la sua forma espressiva.
Fanno parte infatti di una tradizione orale che trae origine da tempi antichissimi e che continua tuttora. Sebbene infatti sia possibile identificare degli autori di fiabe anche molto illustri (si pensi ad Hans Christian Andersen o Antoine de Saint-Exupéry), non è possibile tuttavia tracciare con precisione le origini di ogni racconto, che esiste e viene narrato in molte diverse versioni.
Le fiabe e il diritto d’autore
Proprio la mancanza di una chiara paternità della fiaba solleva interessanti questioni in ordine alla protezione dei libri o altre opere che ne pubblicano una particolare versione.
Il diritto d’autore, infatti, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, non tutela l’idea che sta alla base dell’opera letteraria e dunque neanche la “storia” in sé, bensì la specifica forma espressiva in cui si manifesta la personalità di un autore, manifestando scelte libere e creative di quest’ultimo.
Possiamo allora dire che di certo la storia di Biancaneve non potrà essere rivendicata da nessun specifico autore e che dunque in linea di principio chiunque potrà trarne un film, un libro o una rappresentazione teatrale. Tuttavia, se la storia viene narrata o rappresentata con un qualsiasi mezzo espressivo durevole nel tempo, ecco che quella particolare forma di espressione del racconto popolare diviene un’opera tutelata dal diritto, e dunque non potrà essere riprodotta senza il consenso del suo autore né qualcun altro potrà rivendicare come sua quella particolare narrazione del racconto.
Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Firenze
Queste considerazioni generali sono state ben espresse in un peculiare caso deciso con sentenza n. 669 del 3 aprile 2023 dalla Corte d’Appello di Firenze. La vicenda riguardava una collana di cofanetti, ciascuno contenente una fiaba per bambini divisa in “schede”, ciascuna delle quali conteneva da un lato un pezzo di narrazione e dall’altro la relativa illustrazione. L’autore di tale collana aveva chiesto il risarcimento del danno ad una casa editrice di Firenze che aveva continuato a pubblicare tali cofanetti senza indicarlo quale autore morale dell’opera, indicazione invece presente nelle prime edizioni della collana.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno innanzitutto riconosciuto un carattere di originalità e creatività alla modalità narrativa scelta dall’ideatore della collana e dunque alla scelta di comporre la storia attraverso la progressiva aggiunta di pezzi di racconto illustrati. Tale forma di espressione, dunque, è stata giudicata idonea a ricevere protezione in quanto tale. In particolare, i giudici hanno stabilito che tale scelta stilistica valeva a differenziare tale forma espressiva dai tradizionali libri di fiabe illustrate “per essere stampato sui dui lati di singole schede”.
Inoltre, il collegio ha altresì esplicitato un concetto già ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 18220 del 05/07/2019), secondo cui il diritto di rivendicare a sé un’opera non consiste soltanto nell’impedire che altri riproducano l’opera senza averne chiesto il permesso, ma altresì nel fatto che, se pur si è alienato il diritto di sfruttamento economico su di essa, il proprio nome compaia in ogni caso come quello dell’autore.
Considerazioni
Poiché le fiabe rappresentano un patrimonio condiviso da interi popoli nel tempo, esse si prestano bene ad evidenziare la differenza tra l’idea che sta dietro una forma narrativa e la materiale espressione della stessa.
Solo la forma espressiva di un’opera, frutto della libera scelta creativa del suo autore, può essere protetta dal diritto. Purché tale criterio sia soddisfatto, tuttavia, l’autore di un’opera manterrà sempre il diritto di rivendicarne la paternità, a prescindere dall’attribuzione di eventuali diritti di pubblicazione o sfruttamento economico a terze parti.