Reato di bancarotta e omessa consegna delle scritture contabili

Reato di bancarotta e omessa consegna delle scritture contabili
Con la sentenza n. 10751 pubblicata in data 18 marzo 2025 la Sezione V penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurazione dell’elemento soggettivo necessario al fine dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi di omessa consegna delle scritture contabili.

L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è costituito dal dolo specifico, per la sussistenza del quale non è sufficiente l’intenzione di compiere una determinata condotta, ma è necessario l’intento di conseguire un fine ulteriore. Ne discende, secondo i Giudici di legittimità, che, “[p]ur in presenza di una condotta omissiva di consegna, sottrattiva o distruttiva delle scritture contabili, non può ritenersi integrato il reato in argomento, di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, atteso che la condotta deve essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero ad arrecare un pregiudizio ai creditori”.

Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto dall’art. 322 del Codice della crisi, il quale - ponendosi in continuità dispositiva con la disciplina di cui al previgente art. 216 della Legge fallimentare - punisce con la pena della reclusione l’imprenditore, nei cui confronti sia stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale, che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” (art. 322, co. 1, lett. a, c.c.i.) o che “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (art. 322, co. 1, lett. b, c.c.i.).

Il primo comma della disposizione de qua prevede due distinte fattispecie delittuose ovvero la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale: il legislatore mira a tutelare, nella prima ipotesi, il patrimonio sociale da eventuali atti depauperatori posti in essere a danno dei creditori e, nella seconda ipotesi, l’esatta conoscenza del patrimonio del debitore da parte dei creditori.

Con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sono distinguibili due ulteriori ipotesi di reato: la bancarotta c.d. distrattiva, configurabile in caso di sottrazione di risorse del patrimonio della società con conseguente depauperamento delle garanzie patrimoniali per i creditori; la bancarotta c.d. preferenziale, configurabile nel caso in cui l’imprenditore abbia estinto un debito con conseguente diseguale trattamento dei creditori.

Avv. Rossana Mininno

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