Meta Platforms annuncia cambiamenti nell'uso dei dati: pagamento o profilazione, la nuova “scelta” degli utenti

Meta Platforms annuncia cambiamenti nell'uso dei dati: pagamento o profilazione, la nuova “scelta” degli utenti
Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?” Questo il nuovo messaggio formulato dalla società Meta Platforms Ireland Limited attraverso cui sinteticamente si spiegano agli utenti le modifiche in tema di fruizione dei servizi offerti.  Più nel dettaglio, l’utente è chiamato a decidere se pagare un abbonamento mensile che esclude l’implementazione di sistemi di tracciamento ovvero continuare a beneficiare dei servizi offerti “gratuitamente” acconsentendo, per l’effetto, alla profilazione.

Le ragioni a fondamento

La modifica della policy fa seguito : i) al DSA che ha imposto alle maggiori piattaforme requisiti di trasparenza sulle modalità di targhettizzazione delle abitudini di navigazione; ii) a numerose pronunce giurisprudenziali sul tema si ricordi, a mero titolo esemplificativo la più recente pronuncia del 4 luglio 2023 della CGUE, nel caso C‑252/21 Meta Platforms and Others; e da ultimo iii) alla decisione dello scorso 27 ottobre adottata dall’European Data Protection Board (“EDPB”) che, con una decisione urgente e vincolante, ha imposto all’autorità di vigilanza competente – nel caso di specie quella irlandese – di notificare a Meta un provvedimento che vietasse l’utilizzo del  c.d. behavioural advertising.

La base giuridica legittimante: cosa cambia?

La tecnica del behavioural advertising e il trattamento dei dati personali connesso, trovava, secondo Meta, la propria base giuridica legittimante i) nell’esecuzione del contratto - art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR - a cui ogni utente aderiva inevitabilmente tramite l’accettazione delle condizioni generali stabilite dalla società; e ii) nell’interesse legittimo del titolare del trattamento - art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

Adesso, conformemente a quanto disposto dal GDPR, la base giuridica legittimante il trattamento dei dati degli utenti per finalità di profilazione è stata modificata nel consenso espresso dall’utente. Tuttavia, ed è questo il punto di possibile frizione con la normativa applicabile, ci si chiede se lo stesso possa concretamente definirsi libero, dal momento che, per la fruizione del servizio, solo il pagamento di un prezzo si configurerebbe come alternativo alla profilazione.  In attesa di conoscere i successivi sviluppi, per il momento ci limitiamo ad evidenziare che le nuove modalità di acquisizione del consenso deli utenti pongono non pochi dubbi rispetto alle implicazioni e ai possibili conflitti al GDPR.

Avv. Marta Cogode e Dott.ssa Rossella Taddei

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