
Con l’ordinanza n. 14585, pubblicata in data 30 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza probatoria attribuibile - in sede di ammissione del credito bancario allo stato passivo della liquidazione giudiziale aperta a carico del correntista - agli estratti conto non contestati da parte del debitore.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto la “irrilevanza dell’omessa contestazione degli estratti conto da parte del debitore ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova relativo alla sussistenza delle operazioni sottostanti alle annotazioni in conto”, in quanto il contratto bancario, fonte contrattuale del credito, che sia privo di data certa, è inopponibile alla massa e, conseguentemente, “rende inidonei a provare l’esistenza del contratto la produzione degli estratti del conto, benché integrali (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 28941/2024), essendo insostituibile la prova dell’esistenza della fonte contrattuale scritta con documento a essa equipollente”.
Il Codice della crisi d’impresa è informato - al pari della previgente Legge fallimentare - ai principi della par condicio creditorum, della concorsualità, dell’esclusività e universalità del procedimento di accertamento e verifica dello stato passivo, nonché della cristallizzazione della massa passiva.
In particolare, l’accertamento dello stato passivo è strutturato, dal punto di vista procedurale, in modo tale da garantire la partecipazione di tutti i soggetti titolari di pretese creditorie nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, nonché la pienezza del contraddittorio processuale, l’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato, anche attraverso l’appendice oppositiva, nonché il rispetto della concorsualità.
Il Codice della crisi - ponendosi in continuità dispositiva con la previgente Legge fallimentare (cfr. art. 93 r.d. n. 267/1942) - ha stabilito che è onere del creditore, il quale intenda partecipare alla distribuzione dell’attivo, domandare l’ammissione al passivo del credito vantato: alla domanda “sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere” (art. 201, co. 6, d.lgs. n. 14/2019).
Con specifico riferimento al credito bancario, avente titolo in un contratto di conto corrente, i Giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione si sono soffermati, segnatamente, sulla questione di stampo formale: dopo aver sottolineato la terzietà del curatore nell’ambito della procedura di accertamento dello stato passivo, la quale “comporta che le pretese creditorie devono essere fatte valere con documentazione avente data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all’apertura del concorso”, hanno chiarito che “[o]ve, poi, si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam - come per i contratti bancari a termini dell’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993 - la prova deve essere indefettibilmente data con documentazione scritta avente data certa, in assenza della quale tale prova non può essere assolta con altri mezzi”.