Liquidazione giudiziale del locatore e prededucibilità del deposito cauzionale

Liquidazione giudiziale del locatore e prededucibilità del deposito cauzionale
Con l’ordinanza n. 4635 pubblicata in data 21 febbraio 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento al momento genetico del diritto del conduttore dell’immobile alla restituzione del deposito cauzionale versato alla società locatrice, successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale, momento rilevante al fine dell’attribuzione del relativo rango in sede concorsuale.

La Suprema Corte ha ritenuto che il debito per la restituzione del deposito cauzionale “sorga non già al momento della stipulazione del contratto di locazione (e dunque […] prima della dichiarazione di fallimento), ma successivamente, e cioè al momento della risoluzione ovvero dello scioglimento del vincolo negoziale e della conseguente restituzione dell’immobile al locatore”. Ne consegue che “il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, sia qualificabile come prededucibile, trattandosi invero di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa e in capo all’organo gestorio della procedura”.

La prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare tutte le obbligazioni della massa ovvero sia quelle sorte al suo interno che quelle interferenti con l’amministrazione concorsuale e influenti sugli interessi del ceto creditorio.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cfr. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ha posto i crediti prededucibili al vertice della gerarchia da seguire nella distribuzione delle somme di denaro ricavate dalla liquidazione dell’attivo: “[l]e somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari […]; d) per il pagamento dei crediti postergati” (art. 221 c.c.i.).

Il rango prededucibile comporta il soddisfacimento del credito con precedenza rispetto ai creditori concorrenti (sia privilegiati che chirografari).

Ne consegue, sul piano degli effetti giuridici, una deroga al principio della par condicio creditorum.

Avv. Rossana Mininno

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