
La rimodulazione della sanzione disciplinare è possibile solo se ha illegittimamente superato il minimo edittale.
Un lavoratore dipendente di Poste Italiane s.p.a, sanzionato con la misura di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dal servizio, impugnata la misura afflittiva innanzi al collegio arbitrale, veniva convenuto in giudizio presso il Tribunale di Grosseto dalla società datrice di lavoro.
Il Giudice, ritenuta la misura parzialmente sproporzionata, riduceva la sanzione a due giorni di sospensione con sentenza integralmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze che riteneva, in accoglimento del gravame, precluso al magistrato il potere di rimodulazione della sanzione.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 135479 del 15 maggio 2024, richiamando un proprio precedente, ha rigettato il ricorso della società, ribadendo che l’irrogazione delle sanzioni disciplinari rientra nel potere organizzativo e direttivo dell’imprenditore, al quale il giudice non può sostituirsi rimodulandone la misura, anche solo in senso riduttivo salvo che la sanzione abbia illegittimamente superato il minimo edittale oppure sia lo stesso imprenditore a chiedere in giudizio la riduzione della sanzione a una misura determinata.
Avv. Nicoletta Di Lolli