![La Cassazione esclude la sospensione della prescrizione nel lavoro pubblico](https://www.previti.it/storage/temp/public/f78/eb5/e23thumb_2309_1920_1280_0_0_crop__1920.jpeg)
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato che per i contratti a tempo determinato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023 hanno stabilito che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso.
La Suprema Corte ha evidenziato le significative differenze che connotano i lavoratori pubblici rispetto ai dipendenti del settore privato che non consentono di ritenere sussistente il “metus“ reverenziale, dovuto alla posizione di subalternità dipendente dalla organizzazione aziendale, che, invece, è riscontrabile nel settore privato.
Nel settore privato il potere datoriale di licenziamento è infatti limitato dal Legislatore con una serie di norme, mentre nel settore pubblico, invece, l’analogo potere di risolvere il rapporto è circondato da limiti e garanzie poste non soltanto a difesa del lavoratore interessato ma anche a protezione dei generali interessi collettivi che non consentono di ritenere ragionevole il timore di rivendicare i propri diritti.
Avv. Nicoletta Di Lolli