Implicazioni dell'iscrizione all'albo intermediari finanziari sul recupero del credito

Implicazioni dell'iscrizione all'albo intermediari finanziari sul recupero del credito
Con ordinanza n. 7243/2024 del 18.03.2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che dall’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari ex. art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva.
Il caso

Una società a responsabilità limitata proponeva opposizione ex. art. 617 c.p.c. al precetto che le era stato notificato dalla cessionaria del credito, lamentando la mancata notifica del titolo esecutivo. Precedentemente il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato la nullità del mutuo fondiario (costituente il titolo esecutivo) per superamento del limite di finanziabilità ed accolto la domanda di conversione dello stesso in mutuo ordinario.

Il Tribunale di Vercelli respingeva poi l’opposizione ex. art. 617 c.p.c., deducendo che il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (medio tempore appellata), non permetteva di astrarre il mutuo dall’alveo della disciplina di cui all’art. 38 T.U.B, con conseguente validità - in forza dell’art. 41, comma 1, T.U.B.- del precetto notificato dalla cessionaria, ancorché non preceduto dalla notificazione del titolo.

La società debitrice proponeva avverso tale decisione ricorso per Cassazione, eccependo che l’attività di recupero del credito fosse ad esclusivo appannaggio dei soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B, pertanto ritenendo nullo il conferimento dell’incarico di recupero ad un soggetto non iscritto nel già menzionato albo.

La cessionaria del credito resisteva con controricorso.

Con l’ordinanza in commento -per quanto qui interessa- la Cassazione definisce l’eccezione della mancata iscrizione all’albo ex. art. 106 T.U.B. “artificiosa e destituita di fondamento”. Infatti, le norme dedotte a fondamento del ricorso attengono al piano della regolamentazione del settore bancario, non ritenendovi sia “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti […] o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, […] asseritamente viziati da un’invalidità derivata.”

Da qui il principio che emerge dall’ordinanza in commento secondo il quale “dall’omessa iscrizione nell’albo degli intermediari ex. art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità” [degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito] pur potendo [la mancata iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari] assumere rilevanza sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza […].

Avv. Mattia Collalti

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