Il Tar del Lazio ha recentemente riconosciuto che per la rassegna stampa è necessario ottenere dall'editore un'idonea licenza per riprodurre articoli con “Tutti i diritti riservati” in accord

Il Tar del Lazio ha recentemente riconosciuto che per la rassegna stampa è necessario ottenere dall'editore un'idonea licenza per riprodurre articoli con “Tutti i diritti riservati” in accord
L’interpretazione appare in linea anche con l'approccio della Direttiva 2019/790/UE che ha stabilito il nuovo diritto per gli editori di rivendicare i proventi dall'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione.

La Sentenza del Tribunale Amministrativo viene pronunciata a seguito di ricorso proposto da L’Eco della Stampa S.p.A., società operante nell’industria del media monitoring, nel campo della rassegna stampa, contro l’Autorità Garante per le Comunicazioni nei confronti de Il Sole 24 Ore al fine di chiedere l’annullamento della delibera n. AGCOM n. 169/20/CONS del 5-6 maggio 2020 e del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, adottato dall’AGCOM con delibera n.680/Cons. del 12 dicembre 2013.

La vertenza nasce dalla decisione presa dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) di istituire il Repertorio Promopress, creando il sistema di licenze ARS, definendo così il pagamento di un corrispettivo alle società di rassegna stampa che fosse commisurato ad una percentuale degli introiti annui lordi derivanti dalle forniture delle rassegne, diffidando ogni società di rassegna stampa che non vi avesse aderito, seppur in passato tale attività fosse di natura libera. Iniziativa per la quale L’Eco della Stampa ricorreva nel dicembre 2013 al Tribunale civile di Roma per far accertare il diritto alla riproduzione delle rassegne stampa. Lo stesso Tribunale,  nella sentenza 18 gennaio 2017 n. 816, riteneva non applicabile all’attività di rassegna stampa i divieti di cui agli artt. 65 e 101 della legge sul diritto d’autore (633/1941) poiché l’illiceità si configurerebbe solo su riviste o giornali. Tale tesi si fonda sulla considerazione che la riserva di riproduzione, costituendo disposizione eccezionale alla regola della libera informazione evincibile dall’art. 65 LDA, “sarebbe insuscettibile di interpretazione analogica e quindi non estensibile ad altri strumenti di comunicazione che non siano riviste o giornali”.

La liceità di riproduzione di articoli nelle rassegne stampa

La materia del dibattito è rappresentata non dalla liceità dell’attività di rassegna stampa svolta da società di media monitoring,quanto piuttosto circa la liceità di riproduzione in dette rassegne di articoli di cui l’autore se ne sia riservata la riproduzione od in mancanza dell’autorizzazione dell’editore.Al momento infatti la disciplina circa la redazione e diffusione di rassegne stampa risulta non espressamente normata. Unico riferimento normativo è all’art. 10, comma 1, della Convenzione di Berna. Disposizione tuttavia non applicabile al caso di specie, esauribile dunque sul piano del diritto interno, poiché tale Convenzione viene a configurarsi come regime di protezione dei paesi UE nei riguardi di autori stranieri, come previsto dall’art. 5 della stessa.

Tutelati in quanto opere di ingegno sono gli articoli di giornale per i quali l’art. 2577 c.c. e gli artt. 12 e ss. della legge 633/1941, i quali riconoscono un complesso di diritti, sia di natura economica in relazione ai diritti di sfruttamento dell’opera e dunque al diritto patrimoniale d’autore, sia di natura non patrimoniale (artt. 20-24 LDA).

Rilevante l’art. 65 LDA, il quale prevede che “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati in riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato” (salve le ipotesi di riproduzioni libere ex art. 65 LDA).

Sull’estensibilità della protezione sul diritto autorale al servizio di rassegna stampa

Il Tar del Lazio il 12 aprile scorso non concorda con l’interpretazione configurata da parte del Tribunale di Roma. La legge del diritto d’autore, approvata nell’anno 1941, laddove si riferisce solo a riviste e giornali appare poco in linea con le profonde trasformazioni fruibili nel nuovo ambiente digitale. L’interpretazione del Tar va definendo che anche l’attività di rassegna stampa rappresenta potenzialmente un concorrente economico. Conseguentemente, sulla base di queste motivazioni il Tar rigetta il ricorso proposto dalla società L’Eco della Stampa S.p.A.

Quali le ragioni sottese al recente orientamento giurisprudenziale?

Di rilevanza, il considerando 55 della direttiva 790/2019, tramite cui si afferma la necessità di contemperare le esigenze di reddittività delle pubblicazioni giornalistiche con le nuove logiche dell’informazione online.

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Manuela Fogli

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