Con la sentenza relativa alla causa C-159/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha offerto un importante chiarimento sull’interpretazione delle norme UE in materia di tutela dei programmi informatici. In particolare, la Corte ha stabilito che la direttiva sulla protezione giuridica del software non conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi la commercializzazione di un programma che si limita a modificare alcune variabili memorizzate nella RAM.
Nella causa C-159/23, la Corte federale di giustizia tedesca aveva chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi su una controversia tra Sony Computer Entertainment Europe Ltd e il gruppo Datel Design and Development Ltd. La disputa verteva sulla presunta violazione, da parte di Datel, dei diritti di Sony relativi alla modifica non autorizzata dei software per la consolle PlayStation. La decisione della Corte, avviata il 17 ottobre 2024, ha posto l’attenzione sull’interpretazione delle normative europee riguardanti la protezione legale dei programmi per elaboratore e sui limiti del diritto di modifica del software.
Il caso: Sony contro Datel
Il caso di specie riguardava una controversia tra Sony Computer Entertainment Europe Ltd e Datel Design and Development Ltd, relativa all'utilizzo di software sviluppati da Datel per la consolle PlayStation Portable (PSP) di Sony. La Sony, licenziataria esclusiva delle consolle PlayStation in Europa, accusava Datel di violare i suoi diritti d’autore mediante la distribuzione di software e dispositivi che consentivano modifiche al gameplay dei giochi originali, come nel caso del videogioco MotorStorm Arctic Edge.
Datel aveva sviluppato prodotti come Action Replay PSP e Tilt FX, che permettevano agli utenti di introdurre funzionalità aggiuntive nei giochi originali di Sony. Il primo software, ad esempio, offriva opzioni di gioco non previste da Sony, come la possibilità di eliminare restrizioni o accedere a determinati vantaggi, mentre il secondo, permetteva il controllo della consolle PSP rendendo disponibile un’interfaccia aggiuntiva che consentiva di bypassare alcune limitazioni nel gioco.
Sony sosteneva che questi software alteravano i propri programmi per elaboratore (ossia i videogiochi) in modo illecito. In particolare, la modifica riguardava variabili memorizzate nella RAM (memoria ad accesso casuale) durante l'esecuzione dei giochi, senza però modificare direttamente il codice sorgente o il codice oggetto del programma stesso. Sony aveva chiesto la cessazione della distribuzione di tali software e dispositivi e il risarcimento dei danni per la violazione dei suoi diritti esclusivi.
Nel 2012, il Tribunale del Land di Amburgo aveva parzialmente accolto le richieste di Sony, ma la decisione era stata successivamente riformata dal Tribunale superiore del Land, che aveva rigettato integralmente il ricorso. Sony aveva quindi presentato un nuovo ricorso alla Corte federale di giustizia tedesca, la quale aveva sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea il tema oggetto della controversia.
Il quesito domandava se l’uso di software come quelli sviluppati da Datel, che non modificavano direttamente il codice sorgente dei giochi, potesse comunque costituire una violazione dei diritti esclusivi di Sony sui programmi per elaboratore. La controversia si concentrava dunque sulla definizione giuridica di “modifica” ai sensi della direttiva europea sulla tutela dei programmi per elaboratore, e se l’alterazione delle variabili nella memoria RAM potesse essere considerata una modifica rilevante per il diritto d'autore.
La questione pregiudiziale
La questione sollevata dal giudice nazionale riguardava l’interpretazione dell'articolo 1 della direttiva 2009/24, e chiedeva se la protezione conferita da tale direttiva si estendesse anche ai dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM durante la sua esecuzione.
Nel rispondere alla questione, la Corte ribadiva che, ai sensi della già menzionata direttiva, i programmi per elaboratore erano protetti come opere letterarie e che la protezione si estendeva alle “forme di espressione” del programma, ma non alle idee o ai principi alla base dello stesso. Questa tutela riguardava esclusivamente il codice sorgente e il codice oggetto, che permettevano la riproduzione o l’esecuzione del programma in una fase successiva. Non erano invece protetti elementi come le funzionalità o le interfacce grafiche, che non consentivano tale riproduzione.
Nel caso specifico, il software in questione modificava solo i dati variabili inseriti temporaneamente nella RAM dai giochi, senza alterare il codice sorgente o oggetto del programma originale. Poiché tali variabili non permettevano la riproduzione del programma, non rientravano nella tutela conferita dalla direttiva.
Conclusioni
In sostanza, la Corte ha stabilito che il contenuto dei dati variabili, che un programma per elaboratore inserisce nella memoria RAM del computer mentre viene eseguito, non rientra nell’ambito di tutela della direttiva. Tuttavia, questa conclusione è valida solo se tali dati variabili non permettono di riprodurre o ricreare il programma stesso in un momento successivo.
In altre parole, se i dati variabili servono solo a gestire l’esecuzione del programma senza fornire informazioni sufficienti per riprodurlo o ricostruirlo in un’altra occasione, non godono della protezione giuridica prevista dalla direttiva. Questo significa che la legge protegge solo le parti del software che sono in grado di essere replicate o utilizzate per creare nuovamente il programma, mentre i dati temporanei usati solo durante l’esecuzione del software non rientrano in questa categoria di protezione.
Avv. Stefano Leanza e Dott.ssa Valentina Prando