Con la Sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza chiarisce il corretto procedimento per l’esecuzione del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie.
Il caso trae origine dal pignoramento presso terzi, eseguito secondo le forme dell’art. 543 c.p.c., promosso dal creditore su partecipazioni societarie del debitore affidate a società fiduciarie. Instaurata la procedura esecutiva, il G.E. rilevava con ordinanza che nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una s.r.l., il pignoramento sarebbe dovuto avvenire secondo le disposizioni dell’art. 2471 c.c. (secondo cui “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”).e non secondo le modalità previste per il pignoramento presso terzi dall’art. 543 c.p.c., dichiarando così la nullità del pignoramento.
Della questione veniva interessata la Suprema Corte che, con la sentenza in commento, aveva modo di ricostruire i limiti e l’ambito di applicazione sia del pignoramento eseguito nella forma del presso terzi sia quello disciplinato dall’ art. 2471 c.c.
Secondo l’interpretazione della Corte, tale ultima norma. stabilisce che le partecipazioni in una s.r.l. possono essere oggetto di espropriazione, partendo dall’idea che tali quote siano considerate beni immateriali. Di conseguenza, ne deriva la modalità di esecuzione del pignoramento: poiché il bene da pignorare non è un credito che il debitore ha nei confronti di un terzo, ma un bene immateriale, non possono applicarsi le procedure di pignoramento presso terzi.
Al contrario, si devono seguire le regole del pignoramento diretto presso debitore, le quali prevedono procedure operative specifiche che differiscono da quelle indicate nel codice di procedura civile.
Pertanto, le quote di partecipazione in s.r.l. possono essere pignorate soltanto in capo al socio che ne è titolare e il pignoramento dovrà essere notificato alla società per informarla riguardo a un evento che influisce sulla sua struttura, ma non è necessaria per il perfezionamento dello stesso.
In altre parole, la notifica non serve a consentire alla società di fornire una dichiarazione di quantità o valore delle quote durante l'udienza - come accade nell'espropriazione presso terzi - ma solamente renderla edotta di evento capace di incidere sulla compagine sociale.
Successivamente il pignoramento dovrà essere iscritto presso il registro delle imprese al fine di assolvere alla pubblicità e garantire l’opponibilità ai terzi del vincolo.
Analogamente accade per il pignoramento di partecipazioni societarie intestate a società fiduciarie: dal momento che l’intestazione fiduciaria non comporta un trasferimento della proprietà dal fiduciante alla fiduciaria (cd. fiducia germanistica), la forma di pignoramento da utilizzare rimane quella prevista dall’art. 2471 c.c. proprio sulla scorta del fatto che la fiduciaria non è debitor debitoris ma solamente soggetto abilitato, in virtù del mandato conferito dal fiduciante, ad esercitare i diritti nascenti dalla partecipazione.