Il CCNL può imporre la prestazione lavorativa durante le festività civili e religiose

Il CCNL può imporre la prestazione lavorativa durante le festività civili e religiose
La Corte ha chiarito che la rinunciabilità al riposo è rimessa all’accordo delle parti individuali ovvero ad accordi collettivi stipulati con organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito espresso mandato.

La Corte di Appello di Firenze nel respingere il gravame di una azienda aeroportuale ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori di astenersi dal rendere la prestazione durante le festività civili e religiose infrasettimanali in assenza di prova da parte del datore di lavoro in ordine alla impossibilità altrimenti di garantire il servizio.

La Corte fiorentina ha ritenuto che i lavoratori avessero un diritto individuale ad astenersi dalle prestazioni lavorative in occasione di tali ricorrenze che non può essere condizionato da disposizioni unilaterali del datore di lavoro ovvero da previsioni della contrattazione collettiva.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17383 del 28 giugno 2025, nell’accogliere il ricorso della società, pur ricordando il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione delle ricorrenze religiose e civile, ha ritenuto che la rinunciabilità al riposo è rimessa all’accordo delle parti individuali ovvero ad accordi collettivi stipulati con organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito espresso mandato.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che ai fini del consenso è sufficiente il richiamo al CCNL di categoria nel contratto individuale di lavoro ove le parti sociali, senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano tuttavia preventivamente valutato le esigenze sottese a tale contemperamento nel contesto delle peculiarità del settore di competenza, senza necessità di fornire la concreta prova della impossibilità.

La Cassazione ha infatti rilevato che la Corte distrettuale aveva errato nell’imporre un onere probatorio in capo al datore di lavoro in quanto le parti sociali avevano già effettuato il bilanciamento dei rispettivi sacrifici senza escludere in radice il diritto al riposo.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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