I paragrafi 1 e 2 dell’art. 17: il regime delle autorizzazioni

I paragrafi 1 e 2 dell’art. 17: il regime delle autorizzazioni

L’art. 17 della Direttiva 2019/790 stabilisce che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un’autorizzazione dai titolari del diritto, per poter condividere contenuti protetti dal diritto d’autore.

Le linee guida contenute nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo del 4 giugno 2021, specificano che il termine “autorizzazione” non è puntualmente definito nel testo della Direttiva, ma è stato lasciato volontariamente “aperto”, per favorire le parti nel dialogo e nella conclusione della tipologia d’accordo più adatta caso per caso.

Pertanto, il legislatore si limita ad indicare a titolo esemplificativo l’autorizzazione concessa dal titolare del diritto all’intermediario per mezzo di apposito accordo di licenza, e sarà dovere degli Stati membri prevedere e promuovere diversi modelli di autorizzazione adatti e mantenere o stabilire meccanismi volontari per facilitare gli accordi fra le parti.

È inoltre doveroso specificare che in nessun caso i titolari dei diritti sono tenuti obbligatoriamente a concedere un’autorizzazione ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, come specificato nel considerando 61, visto che “la libertà contrattuale non dovrebbe essere pregiudicata”.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad attuare esplicitamente all’atto della conversione della direttiva in legislazione interna nazionale, quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 17, in base al quale l’autorizzazione concessa ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online deve coprire anche gli atti compiuti, alternativamente o cumulativamente, da (i) utenti che agiscono per scopi non commerciali o (ii) utenti la cui attività non genera entrate significative. Come premesso, è sufficiente che l’utente rientri in una sola delle suddette categorie, con la specifica che i criteri di definizione e valutazione dello “scopo commerciale” e delle “entrate significative” non sono definiti nel testo di legge, ma varieranno caso per caso.

Infine, la Commissione invita gli Stati Membri ad attuare le previsioni dell’articolo 17 anche alla luce del considerando 69, secondo cui i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non devono ottenere un’ulteriore autorizzazione separata nel caso in cui i titolari dei diritti abbiano già esplicitamente autorizzato gli utenti a caricare i propri contenuti, poiché in tal caso l’atto di comunicazione al pubblico e l’atto di messa a disposizione sono già stati autorizzati a monte, con l’autorizzazione concessa agli utenti. È però opportuno specificare che il considerando 69 stabilisce che il fornitore di servizi di condivisione deve verificare l’effettiva sussistenza di tale autorizzazione a monte, ed in nessun caso può presumerne l’esistenza.

Pertanto, i fornitori di servizi  non saranno responsabili degli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico solo nel caso in cui possano dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenere la necessaria autorizzazione.

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Sara Maria Mucchietto

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori