Gli elementi qualificanti il contratto di mutuo di scopo

Gli elementi qualificanti il contratto di mutuo di scopo
Con ordinanza n. 15695 pubblicata in data 5 giugno 2024, la Corte di Cassazione chiarisce gli elementi qualificanti il contratto di mutuo di scopo, circoscrivendo così i caratteri dell’istituto.

Il caso oggetto dell’ordinanza in commento trae origine dalla mancata ammissione allo stato passivo del credito derivante da un contratto di mutuo di scopo che il giudice delegato aveva ritenuto nullo per “distrazione dell’impiego delle somme erogate”.

Avverso tale decisione la creditrice proponeva l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall..

Tuttavia,anche il Tribunale adito condivideva la qualificazione del contratto di mutuo come di scopo e ne confermava la nullità per “deviazione dalla sua causa concreta”. A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale rilevava che le somme mutuate non erano state impiegate per lo scopo dichiarato nel contratto ma per ripianare lo scoperto di c/c acceso presso la banca mutuante.

Contro la decisione del Tribunale veniva proposto ricorso per Cassazione dalla creditrice che deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 1813 del codice civile.

In particolare, nel contratto di mutuo era previsto che il “finanziamento [...] dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti” che riguardava in particolar modo l’acquisto del ramo d’azienda di altra società terza.

Secondo il ricorrente tale pattuizione non bastava a qualificare il mutuo come di scopo, dal momento che la specifica clausola di destinazione delle somme erogate avrebbe dovuto coinvolgere oltre all’interesse del mutuatario anche quello del mutuante.

Infatti - aggiungeva il ricorrente - la sola clausola di destinazione delle somme ad uno specifico interesse del soggetto finanziato costituisce “mera esteriorizzazione dei motivi del negozio” non rilevando l’eventuale mancata attuazione sul piano della nullità ex art. 1418.

Accogliendo il ricorso per la correttezza del motivo prospettato, la Suprema Corte ribadisce i tratti qualificanti il contratto di mutuo di scopo chiarendo che “il mutuo può essere qualificato come di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione”.

Con ciò ritenendendo errato l’operato del giudice di merito che non ha verificato la sussistenza di un interesse anche del mutuante alla realizzazione dello scopo.

Avv. Mattia Collalti

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