Con l’ordinanza n. 19276/2026, pubblicata in data 11 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione delle conseguenze, sul piano negoziale, riconducibili alla violazione delle regole di prudenza bancaria in sede di stipula di un contratto di finanziamento.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che “la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profili risarcitori a tutela della massa dei creditori” (Cass. n. 19276/2026 cit.).
Come ricordato dai Giudici della Prima Sezione, la violazione delle norme di condotta esaurisce i propri effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto, senza avere alcun rilievo rispetto a quella «genetica» (Cass. n. 19276/2026 cit.).
L’istituto di credito che abbia concesso un finanziamento a un imprenditore insolvente, come tale impossibilitato all’adempimento, in tal modo violando le regole in virtù delle quali la condotta dovrebbe essere improntata a una sana e prudente gestione bancaria, ha sicuramente posto in essere un contratto lesivo dei diritti dei creditori, in quanto ontologicamente suscettibile di aggravare il dissesto del soggetto finanziato. Tale contegno, tuttavia, non rende - in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi - il contratto di per sé illecito e, conseguentemente, passibile di nullità.
In altri termini, “la violazione di regole comportamentali o di condotta in materia di stabilità dei mercati finanziari non innesca la nullità «virtuale» per violazione di norme imperative del contratto stipulato” (Cass. n. 19276/2026 cit.).
L’unica eccezione individuata dai Giudici di legittimità si riferisce al caso in cui “si accerti l’esistenza di un comportamento predatorio del creditore […] ovvero - in termini più ampi - ove si riscontri la consumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è in contrasto con specifiche norme penali” (Cass. n. 19276/2026 cit.): al ricorrere di tale eventualità, ferma restando la necessità del nesso di causalità tra condotta (id est, erogazione del finanziamento) ed evento (id est, aggravamento del dissesto del soggetto finanziato), “la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell’art. 1418, primo comma, cod. civ.” (Cass. n. 19276/2026 cit.).