Diritto d’autore e tutela del “format” audiovisivo

Diritto d’autore e tutela del “format” audiovisivo
Ha recentemente attirato l’attenzione dei media brittanici il caso insorto tra Harry Deansway, comico attivo sul web, e la casa di produzione di Steve Coogan, Baby Cow, avente a oggetto la violazione del diritto d’autore sul format di una sitcom. La High Court di Londra ha stabilito che la serie di Baby Cow Live at the Moth Club, trasmessa per una stagione su UKTV nel 2022, non è una copia della webserie Shambles, pubblicata da Deansway su YouTube nel 2013. Ma qual è la disciplina della tutela del “format” alla luce del diritto d’autore in Italia?

Di recente, ha riscosso attenzioni su diversi quotidiani britannici il contenzioso sorto tra un piccolo produttore e comico indipendente attivo sul web, Harry Deansway, e la casa di produzione del più celebre Steve Coogan. In particolare, Deansway aveva sostenuto che la serie di “Baby Cow” denominata “Live at the Moth Club”, trasmessa per una stagione su UKTV nel 2022, fosse “copiata” dalla propria webserie “Shambles”, pubblicata dallo stesso Deansway su YouTube nel 2013, in quanto vi sarebbero “personaggi identici e battute simili”, oltre a un soggetto ampiamente coincidente. Tuttavia, secondo l’Alta Corte di Londra, le somiglianze tra gli spettacoli non sarebbero sufficienti per integrare una violazione. La sovrapposizione si ridurrebbe, in sostanza alla “idea centrale” dei due show: l’ambientazione in un locale di cabaret fatiscente, quasi identico, che combinasse scene di veri comici che si esibiscono sul palco.

First things first: il diritto d’autore non tutela le idee, bensì la forma

Al netto delle specificità del caso, è bene prendere da un dato fondamentale della disciplina del diritto d’autore: il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, bensì la forma in cui vengono espresse. La stessa idea può trovare forma e realizzazione in opere diverse, da considerarsi tali in quanto esplicative di diverse creatività soggettive di ciascun autore, e pertanto ciascuna meritevole di tutela. Ciò costituisce un principio universale del diritto d’autore. La Legge sul diritto d’Autore italiana, all’art. 2, peraltro specifica che tale forma può essere tanto scritta quanto orale, mentrenel Copyright Act statunitense è richiesto che le opere d’ingegno siano fissate su un supporto rigido. Ad ogni modo, il diritto di autore protegge espressioni della personalità umana, purché sia presente il requisito essenziale della originalità della forma espressiva.

Il “format”: assenza di una definizione normativa

Sulla scorta di tali considerazioni si comincia a intuire la complessità di una specifica tutela per il “format”. In primo luogo, non è disponibile una definizione normativa (tanto italiana quanto internazionale) del format. Una definizione non giuridica, offerta dalla Treccani, recita: “Nel linguaggio della televisione, l’idea base, o la formula, secondo cui è ideato un programma televisivo originale, e che può essere acquistato da stazioni televisive di altri paesi per essere trasmesso ripetuto tale e quale o dopo opportuni adattamenti”. Dunque, un’idea base, tuttavia oggettivizzata in un quid che la renda “acquistabile”.

Alcuni riferimenti nella giurisprudenza italiana

Non si discostano troppo da tale definizione, nella sostanza, alcuni riferimenti rinvenibili nella recente giurisprudenza italiana, ai sensi della quale occorre “avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (Trib. Roma, sent. n. 3833/2023).

Da tale indicazione emergono quindi gli elementi della oggettivazione espressiva necessaria per assurgere alla tutela del diritto d’autore, che nel caso di specie dovrebbe portare a una “struttura esplicativa ripetibile”. Sullo stesso solco anche le successive argomentazioni della stessa sentenza: “richiede una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, il che postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l’ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perché si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un’opera dell’ingegno”.

Tra “format audiovisivo” e “soggetto”

Tali cenni consentono di comprendere la cautela della giurisprudenza (italiana e internazionale) nel riconoscere la tutelabilità ai sensi del diritto d’autore di tali “schemi narrativi”. Nel momento in cui ad essere tutelata dal diritto d’autore è una specifica forma espressiva, la vaghezza e genericità proprie del concetto generalmente riconosciuto quale “format” si prestano al rischio della “scatola vuota” espressamente richiamato dalla giurisprudenza sopracitata, o comunque a non superare la dimensione della “idea elaborata”.

Tuttavia, tali rilievi potranno certamente essere superati, nel caso delle opere d’ingegno audiovisive quali film e serie tv, nel momento in cui la “struttura esplicativa ripetibile” arrivi a un grado di definizione analogo a quello del “soggetto” cinematografico, espressamente tutelato dalla Legge sul diritto d’autore. Così come sarà certamente tutelata quale opera in sé considerata la “puntata zero” di un programma audiovisivo.

Conclusioni

Sia pure in assenza di una (da più parti auspicata) definizione normativa, la giurisprudenza italiana offre una rete di riferimenti interpretativi in grado di colmare tale lacuna e attagliarsi ai più generali principi del diritto d’autore. Tale specificità di requisiti, sintomatica della prudenza della stessa giurisprudenza nell’accordare tutela alla nozione di “format”, costituisce un ulteriore ostacolo per il creatore dell’opera, il superamento del quale, tuttavia, richiede l’assolvimento di requisiti del tutto analoghi a quelli richiesti per altre nozioni espressamente riconosce, quale il soggetto cinematografico.

Avv. Stefano Leanza

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