Cina: un precedente a favore della tutela delle immagini generate dall’IA

Cina: un precedente a favore della tutela delle immagini generate dall’IA
A fine 2023, la Beijing Internet Court (BIC), si è pronunciata per la prima volta su un caso di violazione del diritto d’autore riguardante immagini generate attraverso l’utilizzo di un sistema di Intelligenza Artificiale (IA), "Stable Diffusion", riconoscendo l’originalità e creatività dell’opera, nonché la titolarità in capo all’utilizzatore dell’AI che l’aveva selezionata tra i vari output prodotti. Assente ogni valutazione in merito al fatto che tale output sia stato proposto dall’AI sulla base di precedenti immagini potenzialmente coperte da copyright.

Il ricorrente, aveva impiegato il software "Stable Diffusion", applicazione di intelligenza artificiale generativa, al fine di creare delle immagini raffiguranti una donna, partendo da prompt testuali. Dopo aver etichettato le immagini da lui create, le aveva pubblicate su una popolare piattaforma di social media denominata "Xiaohongshu", un equivalente cinese di Instagram.

La convenuta, una blogger cinese, per illustrare di un suo articolo online, aveva riutilizzato l’immagine generata dall’intelligenza artificiale del ricorrente, rimuovendo l’ID dell’utente e il watermark correlato al social network Xiaohongshu.

A seguito di tale accaduto, l’attore citava in giudizio la convenuta, sostenendo che le immagini da lui generate tramite intelligenza artificiale fossero protette dalla legislazione nazionale sul diritto d’autore.

L’analisi della Corte in merito al diritto d’autore cinese

La Corte di Pechino ha sviscerato diverse questioni al fine di giungere ad una decisione. In primo luogo, si è chiesta se l’immagine generata dal software di intelligenza artificiale costituisse un’opera tutelabile dal diritto d’autore, in particolar modo il diritto d’autore cinese. In seconda analisi, se l’attore fosse il proprietario del diritto d’autore dell’immagine in questione, e se di conseguenza, il convenuto dovesse essere ritenuto responsabile per la violazione del diritto d’autore.

La Corte nell’esplicare la sentenza, ha illustrato i criteri per cui un’opera può essere protetta dalla legge cinese sul diritto d’autore. Come per molti altri paesi aderenti alla Convenzione di Berna, per essere considerata tutelata dal diritto d’autore, l’opera deve rientrare nei campi della letteratura, dell’arte e della scienza. L’opera deve possedere il carattere dell’originalità ed infine, deve trattarsi di una creazione dell’intelletto umano.

Con riferimento al criterio della creazione intellettuale, la Corte ha sostenuto che nella ideazione dell’immagine, il ricorrente avesse fornito contributi intellettuali durante l’intero processo di generazione delle immagini in questione. Il contributo si rinveniva nella scelta del fornitore di servizi di intelligenza artificiali tra quelli presenti sul mercato, nell’output dell’immagine e nell’impostazione di vari parametri tecnici per produrre, scegliere e riorganizzare le immagini che il ricorrente preferiva.

Per quanto invece concerne il requisito dell’originalità, la Corte ha ritenuto che sebbene il ricorrente non avesse manualmente disegnato l’immagine in questione, l’aver progettato lo stile del personaggio, il layout finale e la sua composizione tramite l’inserimento di circa 150 prompt, parole e parametri rilevanti, ha conseguito a rendere l’opera originale e non una semplice creazione “meccanica”.

Quanto alla paternità dell’opera, la Corte ha escluso che un servizio di intelligenza artificiale possa essere considerato di per sé autore di un’opera tutelabile dal diritto d’autore, non essendo l’IA un essere umano. Tali osservazioni sono state espresse anche con riferimento ai creatori, sviluppatori e fornitori dei servizi di IA, non avendo l’intenzione di creare quell’opera specifica, né avendo partecipato al suo processo creativo, oltre all’aver rinunciato in principio ai priori diritti sugli output emessi dal servizio. Per tali ragioni, il tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse l’autore delle immagini in questione.

Conclusioni

In definitiva, la Corte ha ritenuto la convenuta responsabile di aver violato il diritto d’autore del ricorrente sull’immagine generata dall’IA, per aver rimosso l’ID utente del ricorrente e il watermark del social network dall’immagine in questione.

L’approccio della Corte è quindi mirato a ritenere l’intelligenza artificiale generativa solo come uno strumento coadiuvante nelle mani dell’uomo piuttosto che un creatore autonomo, ponendosi come precedente da prendere in considerazione per ulteriori dibattiti sulla necessità di adattare le leggi sul diritto d’autore a un panorama in rapida evoluzione, dove l’IA sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella produzione di contenuti creativi.

Dott.ssa Valentina Prando

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