La Corte di Strasburgo, pronunciandosi su un caso in cui si discuteva della legittimità della sentenza con cui i giudici portoghesi avevano assolto un uomo, denunciato dalla moglie per essersi abusivamente introdotto nella casella di posta elettronica della stessa appropriandosi di alcune mail compromettenti, ha ritenuto che non sia stato violato il diritto alla riservatezza della donna, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Il caso
Il marito produceva nel giudizio di divorzio incardinato dalla moglie alcune e-mail trovate sul computer di famiglia scambiate dalla stessa con alcuni uomini, a dimostrazioni delle relazioni extraconiugali della stessa.
La moglie presentava una denuncia penale accusando il marito di violazione della corrispondenza privata vioandone il segreto; la Procura disponeva, tuttavia, l'archiviazione del procedimento.
La ricorrente, lamentando la violazione dell'articolo 8 della CEDU, si rivolgeva alla Corte di Strasburgo che si pronunciava con la sentenza 7 settembre 2021, n. 27516/14.
Le ragioni della Corte
Per quanto riguarda l'accesso ai messaggi di posta elettronica, è stato rilevato che la ricorrente aveva concesso all'ex marito pieno accesso al proprio account di posta elettronica, consentendogli di leggere i messaggi scambiati con gli uomini conosciuti sul sito di incontri. Di conseguenza, questi messaggi fatti parte della vita privata della coppia.
Nondimeno, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i potenziali effetti della divulgazione dei messaggi di posta elettronica fossero stati comunque limitati: quei messaggi erano stati divulgati solo nei procedimenti incardinati.
Considerazioni conclusive
La soluzione offerta dalla Corte di Strasburgo assume particolare interesse nel nostro ordinamento visto che la questione ha interessato i nostri tribunali, registrandosi un'interessante evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto.
La CEDU, contempera gli interessi nel gioco bilanciando le diverse situazioni giuridiche meritevoli di tutela.