Videosorveglianza al lavoro senza autorizzazione: assenza del reato previsto se non si determina un controllo dei dipendenti

Videosorveglianza al lavoro senza autorizzazione: assenza del reato previsto se non si determina un controllo dei dipendenti
La Corte di Cassazione con sentenza del 16 novembre 2023 ha precisato che l’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) è la presenza di lavoratori dipendenti.

Il titolare di un bar di Messina veniva condannato ad una ammenda di € 3.000,00 per avere installato un impianto di videosorveglianza di cinque telecamere senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge.

Il titolare dell’esercizio pubblico impugnava la sentenza di condanna evidenziando che l’assenza di dipendenti impediva di configurare il reato.

La Cassazione con sentenza n. 46188 del 16 novembre 2023 ha accolto il ricorso ribadendo che l’elemento costitutivo del reato è rappresentato sia dalla presenza di dipendenti che dal significativo controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa.

La Corte ha quindi annullato la decisione al fine di accertare se vi fossero lavoratori subordinati e l’assenza di una causa giustificativa che consentisse l’installazione al fine di accertare gravi condotte illecite.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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