La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la clausola sulla riservatezza non preclude l’esercizio del diritto di critica.
Un allenatore di una nota squadra di calcio veniva “esonerato” dopo aver rilasciato alla stampa alcuni interventi di critica alle affermazioni del proprio amministratore delegato pubblicate su un quotidiano pochi giorni prima.
Il Tribunale di Milano, adito dal lavoratore, ritenuta l’illegittimità del recesso dal rapporto di collaborazione condannava la società al risarcimento del danno con sentenza in parte riformata dalla Corte di Appello che rimodulava l’ammontare del risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30087 del 21 novembre 2024, nel respingere il ricorso della società sportiva, ha ritenuto che la clausola di riservatezza sulle informazioni afferenti la società non precludeva il diritto di critica che – come rilevato dalla Corte di Appello di Milano, era stato espresso nel rispetto dei principi di continenza formale e sostanziale senza divulgare alcuna notizia riservata.
Avv. Nicoletta Di Lolli