Si consolida l’orientamento sulla clausola di proroga del termine di efficacia dei CCNL scaduti

Si consolida l’orientamento sulla clausola di proroga del termine di efficacia dei CCNL scaduti
La clausola di ultrattività inserita nei CCNL configura, infatti, una clausola di proroga del termine incertus quando in quanto il termine è rappresentato dalla firma del nuovo contratto.

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale di Lecco al fine di rivendicare il trattamento previsto per il CCNL sanità privata case di cura laiche e religiose che era stato sostituito dall’associazione datrice di lavoro sul presupposto che il contratto era da tempo scaduto.

L’associazione deduceva di avere comunicato il recesso all’associazione datoriale firmataria del CCNL scaduto prima del suo rinnovo e che il nuovo CCNL era più confacente all’attività.

Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Milano.

La Cassazione, con sentenza n. 26958 del 17 ottobre 2024, ha ricordato il recente orientamento che stabilisce che la clausola di ultrattività inserita nei CCNL configura una clausola di proroga del termine incertus quando in quanto il termine è rappresentato dalla firma del nuovo contratto.

Ricondotta la clausola del contratto collettivo nell’ambito del termine, la Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro, ancorchè non più facente parte dell’associazione datoriale firmataria, non può recedere dal contratto collettivo in ultra vigenza convenzionale neppure con preavviso. Tale facoltà spetta solo in caso di scadenza contrattuale - precisa la cassazione - sarà possibile recedere dal contratto ed applicare un’altra disciplina collettiva.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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