Con Ordinanza dello scorso 28 novembre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che la competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 168/2003, sussiste solo se la controversia coinvolge specificamente la disciplina del diritto d’autore e non già questioni di diritto comune incidentali al diritto d’autore.
Il caso
La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace di Messina, avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali relative all’attività di traduzione in lingua italiana di un testo in lingua straniera (di autore turco), svolta dal traduttore in favore di una casa editrice, attrice nel procedimento di opposizione. Il Giudice di pace adito aveva declinato la propria competenza in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Palermo, il quale a sua volta si era ritenuto incompetente, sollevando così regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. innanzi la Corte di Cassazione.I giudici di legittimità esaminati i fatti di lite, hanno ritenuto che nel caso di specie la casa editrice si era limitata a contestare la pretesa creditoria del traduttore, in virtù di una asserita cattiva qualità della traduzione stessa. In base alle allegazioni della parte attrice, il compenso richiesto dal traduttore risultava scaturire dalla sola attività di traduzione, e non anche da una ipotetica cessione di diritti; allo stesso tempo, nessun altro profilo di diritto d’autore risultava coinvolto. La semplice controversia in ordine al diritto del traduttore alla percezione del corrispettivo per la propria attività professionale, pertanto, risultava implicare la sola decisione in ordine a questioni di diritto comune, per le quali, secondo gli Ermellini, non vi è ragione di attribuire la controversia alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. All’esito del regolamento di competenza, pertanto, la Cassazione ha dichiarato la competenza del giudice ordinario, nella fattispecie il Giudice di Pace di Messina, rimettendo le parti a quest’ultimo per la prosecuzione del giudizio nel merito.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e diritto d’autore
Il D. Lgs. 168/2003 ha istituito sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale, ampliando successivamente le loro competenze alle materie di impresa con il D.L. 1/2012. L'art. 3, comma 1 lett. b) include le controversie sul diritto d’autore e sui diritti connessi, ma non chiarisce se ciò si estenda ai contratti che riguardano tali diritti. Nonostante alcune interpretazioni giurisprudenziali divergenti, la Corte di Cassazione ha stabilito che non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate le controversie che trattano diritti d’immagine o questioni incidentali sul diritto d’autore.
Avv. Ginevra Proia e Dott.ssa Rossella Taddei