Nintendo e il caso tuttotrucchi2000.com: AGCOM ordina la disabilitazione dell’accesso al sito

Nintendo e il caso tuttotrucchi2000.com: AGCOM ordina la disabilitazione dell’accesso al sito
Con la delibera n. 25/26/CSP del 14 aprile 2026 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ordinato la disabilitazione dell’accesso, mediante blocco del DNS, a un sito che diffondeva abusivamente opere videoludiche del catalogo Nintendo, offrendo l’occasione per ricostruire l’assetto dell’enforcement amministrativo del diritto d’autore in rete e il suo raccordo con il quadro eurounitario.

La vicenda e il contenuto dell’ordine

Il procedimento trae origine da un’istanza del 26 marzo 2026, presentata dalla società Digital Content Protection su delega di Nintendo Co. Ltd., con cui veniva segnalata la presenza, sul sito tuttotrucchi2000.com, di una cospicua quantità di videogiochi offerti al download non autorizzato, in versioni destinate a diverse console e all’esecuzione tramite emulatori. Dalle verifiche istruttorie condotte dalla Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali è emerso che le riproduzioni delle opere risultavano accessibili e diffuse al pubblico, in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16 della legge n. 633/1941, in una fattispecie qualificata come grave e di carattere massivo. All’esito di un’istruttoria a termini abbreviati l’Autorità ha conseguentemente ordinato ai prestatori di mere conduit operanti in Italia, nonché ai prestatori indicati dalla Legge antipirateria, di disabilitare l’accesso al sito entro due giorni dalla notifica, con reindirizzamento verso una pagina informativa, mediante blocco del DNS, misura tecnica che impedisce la traduzione del nome a dominio nel corrispondente indirizzo numerico, così che il sito non risulti più raggiungibile digitandone l’indirizzo, pur restando i contenuti presenti sul server di origine. Il dominio risultava registrato tramite Tucows in favore di un soggetto non identificabile mentre Cloudflare operava come reverse proxy, da intendersi quale server che si interpone tra l’utente e il server che ospita effettivamente i contenuti, instradando le richieste e schermando l’identità e la localizzazione di quest’ultimo, che nel caso di specie risultava ubicato in Ucraina.

La qualificazione dell’opera videoludica e i diritti esclusivi violati

Sul piano sostanziale la decisione conferma la piena riconducibilità del videogioco alla tutela autoriale. Secondo la Corte di giustizia (CGUE, 2014, causa C-355/12, Nintendo e a. contro PC Box), l’opera videoludica costituisce un materiale complesso che non si esaurisce nel programma per elaboratore, comprendendo elementi grafici e sonori dotati di autonomo valore creativo, protetti secondo il regime della direttiva 2001/29. Coerentemente l’Autorità ha ravvisato la violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16 della legge n. 633/1941, ossia delle prerogative esclusive di pubblicazione, riproduzione e comunicazione al pubblico, escludendo l’operatività delle eccezioni di cui al Titolo I, Capo V. La messa a disposizione di copie integrali, corredate dell’indicazione degli emulatori, integra, quindi, una diretta compromissione dello sfruttamento economico dell’opera a danno di Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza.

Il modello di enforcement amministrativo e la procedura abbreviata

Sotto il profilo procedimentale il provvedimento si colloca nell’alveo del Regolamento adottato con delibera n. 680/13/CONS, da ultimo modificato dalla delibera n. 209/25/CONS, che riconosce all’Autorità un potere di intervento amministrativo concorrente rispetto alla tutela giurisdizionale. Qualificata la violazione come grave e di carattere massivo, l’Autorità ha applicato la procedura abbreviata dell’articolo 9, con la conseguente compressione dei termini, tre giorni lavorativi per le controdeduzioni e due giorni per l’ottemperanza. La legittimità di tale modello, ancorato ai criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza dell’articolo 8, comma 2, risulta ormai consolidata dall’avallo della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa.

I prestatori di mere conduit e il raccordo con il Digital Services Act

L’ordine si rivolge ai prestatori che svolgono attività di semplice trasporto, ossia gli intermediari di servizi che si limitano a trasmettere sulla rete le informazioni fornite dall’utente o a fornire accesso alla rete, senza selezionare né modificare i contenuti veicolati, i mere conduit individuati attraverso il rinvio all’articolo 4 del Regolamento sui servizi digitali, il Regolamento (UE) 2022/2065, oltre che ai prestatori contemplati dalla Legge n. 93/2023. La scelta della disabilitazione dell’accesso, in luogo della rimozione alla fonte, discende dalla localizzazione dei server all’estero, ipotesi disciplinata dall’articolo 8, comma 4, che giustifica il blocco del DNS e il reindirizzamento. Si apprezza così l’ampliamento soggettivo introdotto dalla Legge antipirateria, che ha esteso gli obblighi di collaborazione ai fornitori di servizi DNS pubblici, ai fornitori di reti private virtuali e ai gestori di motori di ricerca, ovunque localizzati, come confermato dal contenzioso sanzionatorio definito dall’Autorità nei confronti di Cloudflare alla fine del 2025.

La dimensione dinamica del blocco e la distinzione dal sistema Piracy Shield

Un profilo di rilievo attiene alla proiezione dinamica dell’ordine. In forza dell’articolo 8-bis del Regolamento, l’obbligo di disabilitazione si estende ai futuri nomi a dominio del medesimo sito comunicati dai soggetti legittimati, neutralizzando le tecniche di replica e migrazione impiegate per eludere i blocchi. Occorre tuttavia distinguere questa procedura amministrativa ordinaria, ancorché abbreviata, dal sistema Piracy Shield, piattaforma tecnologica unica gestita dall’Autorità che consente il blocco automatizzato, entro trenta minuti dalla segnalazione, dei nomi a dominio e degli indirizzi IP impiegati per la diffusione illecita di contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, riservato dalla Legge n. 93/2023 e dalle delibere attuative al contrasto in tempo reale della relativa diffusione illecita. Le opere videoludiche, prive del carattere di contemporaneità proprio degli eventi live, restano assoggettate alla procedura ordinaria, di cui il provvedimento offre un’applicazione paradigmatica.

Avv. Arianna Serafini

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