Meccanica di scambio nella svalutazione, conversione e nel "bail-in": la banca d’italia si conforma agli orientamenti EBA

Meccanica di scambio nella svalutazione, conversione e nel "bail-in": la banca d’italia si conforma agli orientamenti EBA
La Banca d’Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione, ha dichiarato all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli “Orientamenti dell’EBA destinati alle autorità di risoluzione in merito alla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in” (EBA/GL/2023/01).
In cosa consiste la meccanica del bail-in

Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento introdotto nell’ordinamento italiano nell’ambito del recepimento della direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi finanziaria.

In caso di bail-in, i primi a sostenere i costi delle misure di salvataggio saranno gli azionisti e i possessori di strumenti finanziari “più rischiosi” che potranno vedere ridotto o azzerato il valore degli stessi. Ad ogni modo, in nessun caso, gli azionisti e i creditori potranno subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in è considerata una soluzione più equa, in quanto rende gli azionisti e i creditori responsabili delle loro decisioni di investimento e aiuta a mantenere la stabilità finanziaria.

Gli obblighi informativi a carico delle Autorità di risoluzione

La conformità ai nuovi Orientamenti impone alle autorità di risoluzione l’obbligo di fornire informazioni chiare e dettagliate sulle procedure di svalutazione e conversione e sul bail-in, nonché sulla loro applicazione durante il processo di risoluzione delle Banche in dissesto.

Dovrà essere garantita, dunque, la tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti, in tal modo i clienti e gli investitori potranno prendere decisioni informate sulle loro scelte finanziarie.

Nello specifico, le autorità di risoluzione dovranno pubblicare una descrizione di alto profilo del proprio approccio all’esecuzione della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale nonché delle passività assoggettabili a bail-in (c.d. descrizione della meccanica di scambio) dalla fase preliminare sino all’esecuzione finale.

La dichiarazione di conformità alla EBA dimostra, senz’altro, l’impegno di Banca d’Italia a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nelle procedure di risoluzione delle Banche in difficoltà.

Avv. Micol Marino

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