Con l’ordinanza n. 25159 del 19 settembre 2024 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che in sede di verifica del superamento delle soglie dimensionali fissate dalla legge per l’assoggettabilità al fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) il debito gravante sull’imprenditore che sia oggetto di accollo c.d. interno da parte di un soggetto terzo è rilevante al fine della quantificazione del complessivo indebitamento dell’impresa.
Il Codice della crisi d’impresa - ponendosi in continuità con il regime concorsuale previgente (cfr. art. 1, co. 2, r.d. n. 267/1942) - ha fissato una serie di soglie dimensionali al ricorrere - congiunto - delle quali l’impresa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: «1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348» (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 14/2019).
L’onere probatorio relativo alla non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale è - in ossequio al principio di prossimità della prova - a carico dell’imprenditore (cfr. art. 121 d.lgs. n. 14/2019), il quale può avvalersi, al fine del relativo assolvimento, dei bilanci di esercizio, costituenti la «base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale» (Cass. civ., Sez. VI, 10-5-2022, n. 14819), nonché di «qualunque altro documento, anche formato da terzi» (Cass. n. 14819/2022 cit.).
Per quanto attiene alla conformazione giuridica dell’indebitamento e alla quantificazione del relativo ammontare i Giudici di legittimità si sono recentemente pronunciati - cfr. ordinanza n. 25159 del 19 settembre 2024 - con riferimento alla questione se in sede di verifica del superamento delle soglie dimensionali fissate dalla legge per la declaratoria del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) si debba tener conto o meno del debito gravante sull’imprenditore che sia oggetto di accollo c.d. interno da parte di un terzo.
I Supremi Giudici hanno in primis chiarito la distinzione tra accollo c.d. semplice o interno e accollo c.d. esterno: «il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo; di conseguenza, nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativoadempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio» (Cass. n. 25159/2024 cit.).
Conclusivamente la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di fallimento, il debito assunto da un terzo nei confronti dell’imprenditore mediante il c.d. “accollo interno” va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio» (Cass. n. 25159/2024 cit., massima rv. 672406- 01).