Con la recente ordinanza n. 24806 del 16.9.2024 la Corte di Cassazione ha chiarito - con specifico riferimento alla sorte del credito accertato con sentenza di primo grado emessa prima della declaratoria del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) - che l’esercizio da parte del curatore della facoltà di impugnare la sentenza di primo grado non può essere ritenuto alternativo alla presentazione, da parte del creditore, della domanda di ammissione al passivo con riserva, in quanto la partecipazione del creditore al procedimento di verifica dello stato passivo non è surrogabile da altre iniziative.
I Giudici di legittimità hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “La pendenza del giudizio d’appello relativo all’accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l’insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d’insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell’onere in capo al curatore”.
Come noto, la declaratoria dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore insolvente introduce una nuova fase del processo concorsuale, dedicata all’accertamento dei crediti e alla conseguente formazione e verifica dello stato passivo.
Tale fase è assoggettata alla duplice regola del concorso formale, in base alla quale i creditori sono tenuti a far accertare le pretese vantate secondo le forme tratteggiate dal Codice della crisi, nonché del concorso sostanziale in base alla quale i creditori possono soddisfarsi proporzionalmente, nel rispetto delle rispettive cause di prelazione, sull’attivo.
In virtù del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori l’accertamento dei crediti avviene in regime di concorsualità, nell’ambito di un rito speciale funzionale agli obiettivi di specializzazione, concentrazione e speditezza delle procedure concorsuali.
L’accertamento del passivo è strutturato in modo da garantire la partecipazione di tutti i soggetti titolari di pretese creditorie nei confronti del debitore insolvente, nonché la pienezza del contraddittorio processuale, l’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato (eventualmente, anche attraverso l’appendice oppositiva), nonché il rispetto della concorsualità.
Il procedimento di accertamento del passivo è diretto alla cristallizzazione del patrimonio del debitore, nonché alla graduazione dei crediti esistenti nei suoi confronti, previa individuazione e quantificazione dei medesimi: tutte le azioni di accertamento dei crediti esistenti nei confronti del debitore devono convergere nella procedura di liquidazione giudiziale, a prescindere dalla tipologia di credito vantato (id est, chirografario, privilegiato, ipotecario, prededucibile e postergato).
Il creditore, ove intenda soddisfarsi sulle somme di denaro ricavate dalla liquidazione dei beni facenti parte della massa, è tenuto a partecipare al procedimento di verificazione dello stato passivo, demandato alla cognizione del giudice delegato.