Le polizze vita Unit Linked, prodotto assicurativo o finanziario?

Le polizze vita Unit Linked, prodotto assicurativo o finanziario?
Con ordinanza n. 9418/2024 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura delle polizze vita Unit Linked: è la ripartizione del rischio a giustificare la finalità previdenziale- assicurativa dello strumento.

Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione torna a pronunciarsi sulla qualificazione delle polizze vita cd. Unit Linked, nelle quali – come noto - il valore di riscatto è collegato a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento.

Nel caso in esame, il ricorrente per Cassazione lamentava la sensibile riduzione del capitale rispetto all’ammontare dei premi versati e chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto perché, a suo avviso, la rischiosità del prodotto concretava uno strumento finanziario, e non uno strumento assicurativo, risultando pertanto soggetto a una serie di adempimenti ulteriori a carico dell’intermediario, tra i quali la valutazione di adeguatezza.

Le istanze del ricorrente sono state accolte in primo grado e disattese nell’Appello, così a dirimere la controversia è intervenuta l’ordinanza in commento con la quale la Suprema Corte chiarisce la natura di queste polizze, spesso oggetto di contrasto per via della natura ibrida, a cavallo tra prodotto finanziario e prodotto assicurativo.

Nella categoria delle polizze Unit Linked, tutte collegate all’andamento di un prodotto sottostante, si rintracciano 3 ulteriori sotto categorie: (i) le polizze guaranteed Unit Linked che garantiscono la restituzione integrale del capitale versato con una eventuale maggiorazione (ii) le polizze partial guaranteed che garantiscono una restituzione parziale del capitale versato (iii) le polizze Unit Linked “c.d. pure” nelle quali il valore di riscatto dipende esclusivamente dal parametro finanziario sottostante.

Sulla scorta di tale ricostruzione, nelle polizze guaranteed e partial guaranteed viene sempre riconosciuta all’assicurato la somma di denaro garantita alla stipula del contratto. L’assicuratore in questo caso assume su di sé il rischio dal momento che al verificarsi dell’evento assicurato il valore del prodotto sottostante potrebbe essere sensibilmente ridotto o addirittura azzerato.

Diversamente nelle polizze Unit Linked c.d. pure il rischio dell’investimento è completamente a carico dell’assicurato; quindi in conseguenza di una sensibile riduzione o azzeramento del sottostante, nulla è dovuto dall’assicuratore.

Da questa distinzione nasce anche la scelta del legislatore di far rientrare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 209/2005, nel ramo III non tutte le polizze Unit Linked ma solamente le guaranteed e partial guaranteed, le uniche in grado di garantire all’assicurato una somma di denaro apprezzabile non collegata integralmente al rischio finanziario. Ed è proprio nell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore che deve rintracciarsi la natura assicurativa-previdenziale di tali prodotti.

All’esito di tale ricostruzione - prosegue la Corte - il giudice d’Appello aveva correttamente qualificato la natura assicurativa della polizza stipulata atteso che il contratto garantiva l’integrale recupero del capitale con una maggiorazione dell’1% al momento del sinistro. La perdita lamentata dal ricorrente originava semplicemente dalla richiesta di riscatto anticipato rispetto all’evento assicurato ed in tale caso il capitale non può essere garantito. Per questi motivi il ricorso è stato integralmente rigettato.

Avv. Mattia Collalti

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