Le dimissioni durante il periodo di prova sono revocabili

Le dimissioni durante il periodo di prova sono revocabili
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le disposizioni dell’art. 26 d.lgs n. 151/2015 prevedono ipotesi tassative di irrevocabilità delle dimissioni tra le quali non è ricompreso il patto di prova.

Un lavoratore di una azienda metalmeccanica durante il periodo di prova rassegnava le proprie dimissioni che poco dopo revocava. La società datrice di lavoro, nel ritenere in conformità alla circolare ministeriale che le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova non siano revocabili, riteneva definitivamente risolto il rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Pescara, accolta la domanda del lavoratore, disponeva il ripristino del rapporto con sentenza confermata anche dalla Corte di Appello aquilana.

La Corte, condividendo l'iter del giudice di primo grado, ha respinto il gravame della società affermando che l'art. 26 d.lgs. n. 151/2015 esclude espressamente la sua applicabilità solo al lavoro domestico, alle dimissioni in sedi protette e ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, senza menzionare il periodo di prova.

La Cassazione con sentenza dell’11 settembre 2025 n. 24991, ritenuto che la ratio della norma è quella di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore e di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" stabilisce che le uniche deroghe sono da individuare nei casi tassativi espressamente previsti.

La Suprema Corte - discostandosi dalla circolare del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016 - ha ritenuto che detto atto che esclude il patto di prova introduce un'ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati

Avv. Nicoletta Di Lolli

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