L’affitto di reparto è una figura assimilabile ad un appalto ai fini della responsabilità solidale della società titolare di un supermercato

L’affitto di reparto è una figura assimilabile ad un appalto ai fini della responsabilità solidale della società titolare di un supermercato
La Cassazione con una recente sentenza del 16 ottobre 2024 ha chiarito ai fini dell’individuazione di un’ obbligazione solidale per i crediti dei lavoratori è necessario verificare l’interesse economico concreto di una parte contrattuale rispetto all’altra sotteso all’operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto e l’utilizzazione della prestazione.

Alcune lavoratrici, dipendenti di una società locataria del reparto pescheria di un supermercato, dopo il fallimento della società datrice di lavoro si rivolgevano al Tribunale di Firenze rivendicando nei confronti della società titolare del supermercato il pagamento in via solidale delle retribuzioni maturate.

Il Tribunale, ritenuto di assimilare il contratto di affitto ad una forma di appalto, accoglieva la domanda delle lavoratrici con sentenza integralmente riformata dalla Corte di Appello che, viceversa, riteneva la locazione di reparto un contratto atipico estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 29 del d.lgs 276/03, non riconducibile neppure ad una fattispecie di ramo di azienda.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26881 del 16 ottobre 2024, nel riformare la decisione, ha richiamato l’orientamento della Corte Costituzionale per il quale la ratio dell’obbligazione solidale è quella di evitare il rischio che meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione che vadano a danno dei lavoratori.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che la Corte fiorentina non aveva analizzato l’interesse economico concreto di una parte contrattuale rispetto all’altra sotteso all’operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto e l’utilizzazione della prestazione.

Tale interesse deve valutarsi - prosegue la Corte - tenendo conto della eventuale dipendenza economica e di assunzione del maggior rischio di impresa. Tale analisi implica che il Giudice debba individuare tra l’impresa locataria e l’impresa conduttrice del reparto il soggetto che sopporta nel rapporto negoziale intercorso il maggior rischio di impresa e il soggetto imprenditoriale che ha ottenuto più vantaggi dall’operazione.

Gli elementi ritenuti probatori di una dipendenza economica dell’impresa conduttrice, ritenuti rilevanti ma non analizzati dalla Corte distrettuale, sono stati indicati dalla cassazione nell’affitto delle anche delle strutture del reparto, nell’obbligo della società conduttrice di esclusivo acquisto di prodotti del supermercato dovendo sottostare quanto all’attività di vendita agli orari di apertura al pubblico del supermercato al quale era riconosciuto un potere di ispezione dei responsabili del locatore sia sulle condizioni del reparto che sui prezzi.

Tale squilibrio contrattuale determina una scissione attuata tramite un decentramento che genera la responsabilità solidale per i crediti dei lavoratori in capo al soggetto che ottiene il maggior beneficio delle prestazioni.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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