La tutelabilità autorale degli slogan: il caso “500% FIAT”

La tutelabilità autorale degli slogan: il caso “500% FIAT”

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla protezione autorale dello slogan “500% FIAT”, enunciando un importante principio di diritto. Tale principio sarà verosimilmente applicabile in relazione alle future controversie aventi ad oggetto la tutelabilità autorale di slogan incorporanti marchi notori.

Con sentenza n. 8276 del 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tutelabilità dello slogan500% FIAT”. Detto slogan era stato previamente registrato presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). In considerazione di tale previa registrazione, l’autore agiva in giudizio lamentando l’utilizzo abusivo dello slogan de quo da parte da parte della nota casa automobilistica Fiat.

In primo grado, il Tribunale di Firenze e la Corte d'Appello di Firenze respingevano le argomentazioni del registrante a motivo, da un lato, dell'inscindibilità degli elementi verbali contenuti nello slogan all’interno del quale appariva la parola "FIAT", quest'ultima costituente un marchio dotato di particolare capacità distintiva di titolarità del convenuto; dall’altro, i Giudici di prime cure precisavano che, seppure fosse stata ritenuta ammissibile la scindibilità delle parole costituenti lo slogan controverso, esse non possedevano comunque la necessaria creatività e originalità tali da rendere ammissibile la protezione autorale ex. Artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore (L. n 633/1941).

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in esame, confermava le decisioni di merito dei Tribunali di primo grado.

In particolare, gli Ermellini osservavano come l’impiego di marchi noti all’interno di uno slogan costituisca una tecnica di marketing ampiamente diffusa e tramite la quale il messaggio pubblicitario viene veicolato al consumatore medio facendo leva proprio sulla notorietà e ammirazione del pubblico del claim in esso rappresentato – c.d. effetto di trascinamento dell’elemento notorio.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condiviso le statuizioni del giudice di merito osservando che l’elemento notorio (il marchio forte “FIAT”) appariva inscindibilmente legato all’altra parte del claim (500%), quest’ultima peraltro riferibile ad un modello di vettura di grandissima fama nell’ambito della gamma dei prodotti realizzati e venduti dalla casa automobilistica Fiat. Di conseguenza, soltanto la combinazione dei due elementi avrebbe potuto far sì che il claim divenisse, nel suo insieme, un efficacie messaggio pubblicitario all’interno di settori specializzati e presso il grande pubblico.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte pronunciava il seguente principio di diritto: “In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell’art. 2, n. 4, l.d.a., del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.

Interessante notare come, in precedenza, un caso simile abbia avuto un esito distinto rispetto a quanto sostenuto dagli Ermellini nella sentenza in commento.

Nel 2017, infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 24062, ha riconosciuto la tutelabilità autorale di uno slogan costituito da un gioco di parole "Vuoi fare di testa tua? Il fai da te fa per te" accompagnato da un'immagine che rappresentava una modella con le sembianze di una moderna dea Minerva, dalla cui testa uscivano alcuni oggetti di bricolage. La campagna pubblicitaria era stata infatti commissionata da un'azienda di bricolage denominata Fai Da Te s.r.l. ad una società di pubblicità. Tale ultima società aveva agito in giudizio nei confronti della Fai Da Te s.r.l per aver questa continuato ad utilizzare lo slogan citato in assenza di alcuna autorizzazione. Sebbene anche in questo caso lo slogan fosse parzialmente basato sul nome del produttore del prodotto pubblicizzato (cioè della s.r.l."Fai da te"), la Corte di Cassazione ha ritenuto lo stesso tutelabile secondo la disciplina in materia di Diritto d’Autore.

La tutelabilità autorale degli slogan implica, quindi, una valutazione da svolgersi caso per caso. Si rammenta come lo stesso articolo 67 del Regolamento Generale della SIAE ammetta la registrabilità di opere dell’ingegno inedite al solo effetto di costituire, a favore del depositante, una prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. Ciò significa che la registrazione dell’opera di ingegno ha una efficacia soltanto probatoria circa l’esistenza della stessa alla data del deposito e, dunque, non costitutiva del diritto autorale (a differenza di ciò che avviene nel caso della tutela industrialistica – i.e. registrazione di marchi di impresa). Di conseguenza, anche la tutelabilità autorale di uno slogan dovrà essere oggetto di autonoma valutazione da parte dei Giudici di merito.

Nel particolare caso della tutelabilità autorale degli slogan incorporanti marchi, l’aspetto cruciale sarà quindi quello di stabilire la presenza o meno del citato effetto di c.d. trascinamento dell’elemento notorio; in altre parole, la tutela autorale di uno slogan che incorpora marchi e/o altri elementi noti al pubblico sarà verosimilmente ritenuta ammissibile, alla luce del principio citato dalla sentenza in commento, soltanto quando ad esso potrà attribuirsi un effetto evocativo autonomo ovvero non direttamente dipendente dalla notorietà dei marchi e/o di altri elementi in esso incorporati.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli

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