La sospensione del rapporto di lavoro illegittima determina una mora ex re

La sospensione del rapporto di lavoro illegittima determina una mora ex re
La Suprema Corte ha affermato, con una recente pronuncia, che il datore di lavoro non può sospendere in via unilaterale il rapporto di lavoro a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il suddetto rapporto conserva il diritto alla retribuzione

La Corte di Appello di Potenza nel ritenere l’illegittimità della sospensione unilaterale del contratto di direttore tecnico e coordinatore del servizio di guardiania di un collaboratore di un ente territoriale aveva rigettato l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento per l’attività indicata nel contratto.

L’ente assumeva a fondamento della propria opposizione che il lavoratore non aveva formulato una offerta reale delle prestazioni in occasione della sospensione.

La Cassazione con sentenza n. 2722 del 7 febbraio 2026 ha confermato la decisione della Corte distrettuale rilevando che il datore di lavoro o il committente non possono unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. ipotesi di impossibilità della prestazione non rilevando eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione e o l’esaurimento dell’attività produttiva. Ne consegue – conclude la cassazione – che il lavoratore “sospeso” non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto, la quale realizza una mora credendi, il lavoratore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il suddetto rapporto conserva il diritto alla retribuzione.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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