Il Giudice può sempre ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente ex art. 437 c.p.c. laddove siano indispensabili per la decisione.
In un giudizio per il pagamento di contributi omessi, l’INPS aveva tardivamente prodotto in fase di appello il CCNL (c.d. leader nel settore) in base al quale gli ispettori avevano individuato la retribuzione minima contributiva utile per il calcolo dei contributi omessi. Alla ritenuta tardività era seguito il rigetto della domanda da parte della Corte di Appello di Bologna.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, con sentenza n. 22907 del 19 agosto 2024, osserva che il deposito di atti in un momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione ha ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che nel giudizio di appello, in particolare, il giudice può sempre ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Il carattere di decisività del documento doveva essere affermato nella controversia atteso che l’oggetto della stessa era la determinazione della retribuzione parametro per il calcolo del minimale contributivo e, quindi, del debito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento in grado di dissipare il contrasto; (iv) la Corte di merito, pertanto, a fronte di una richiesta specifica di acquisizione del CCNL, quale fonte di prova potenzialmente decisiva, avrebbe dovuto valutarne l’idoneità risolutiva dei fatti in discussione e non limitarsi a un giudizio di tardività della relativa produzione.
Avv. Nicoletta Di Lolli