Alla luce della normativa eurounitaria la Cassazione ha evidenziato che non sussiste una distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all'esito di una sospensione dell'attività produttiva come la CIGS ovvero disposti senza tale previa sospensione.
Un dirigente, licenziato all’esito di una procedura di cassa integrazione, adiva il Tribunale di Pisa lamentando la mancata attivazione della procedura di consultazione sindacale prevista in caso di licenziamenti oggettivi intimati nel corso di una procedura di Cigs. Il Tribunale respingeva il ricorso sul presupposto che solo la procedura di licenziamento collettivo identificata dalla fattispecie regolata dall’art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 trova applicazione ai lavoratori apicali.
La Corte di Appello di Firenze, nel riformare la decisione del Tribunale di Pisa, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dirigente all’esito di una procedura di cassa integrazione che rivendicava il pagamento dell’indennità supplementare in ragione del mancato svolgimento delle procedure sindacali.
La corte distrettuale fiorentina, nel richiamare la giurisprudenza dell’Unione che aveva condannato l’Italia per mancata applicazione della direttiva 98/59/CE, ha riformato la sentenza che riteneva inapplicabile la procedura di licenziamento collettivo in caso di recesso intimato a conclusione di un periodo di integrazione salariale.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21299 del 30 luglio 2024, nel respingere il ricorso della società, ha evidenziato che non sussiste nella disciplina europea una distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all'esito di una sospensione dell'attività produttiva come la CIGS ovvero disposti senza tale previa sospensione; detta distinzione si rivela - ad avviso della Cassazione - irrilevante ai fini dell’avvio della procedura consultiva e informativa in tutti i casi di licenziamento collettivo con la conseguenza che le dette procedure si devono applicare anche ai dirigenti a prescindere dalla modalità di avvio della procedura.
Avv. Nicoletta Di Lolli