La legittimità del licenziamento in caso di rifiuto alla trasformazione di un contratto di lavoro “part time”

La legittimità del licenziamento in caso di rifiuto alla trasformazione di un contratto di lavoro “part time”
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto non è incompatibile con la facoltà di recesso per motivo oggettivo laddove il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di utilizzo della prestazione di lavoro a tempo parziale e il rifiuto di trasformazione del rapporto in full time.

Una lavoratrice assunta con contratto di lavoro a part time da una azienda di servizi, dopo aver rifiutato la trasformazione del suo rapporto di lavoro da un orario part time orizzontale a 20 ore settimanali ad uno a tempo pieno ed aver formato un lavoratore assunto per lo svolgimento di analoghe mansioni, veniva licenziata per soppressione del posto di lavoro in ragione di una ristrutturazione aziendale.

Il Tribunale di Milano, adito dalla lavoratrice che lamentava il carattere ritorsivo del recesso, respingeva il ricorso con sentenza integralmente riformata dalla Corte distrettuale che dichiarava l’invalidità del recesso in applicazione del principio stabilito dall’art. 8 del d.lgs 81/15 per il quale il rifiuto di trasformare il rapporto non costituisce un giustificato motivo di licenziamento.

La Cassazione con sentenza n. 29337 del 23 ottobre 2023, nel richiamare un suo precedente, ha stabilito che il divieto non è incompatibile con la facoltà di recesso per motivo oggettivo semprechè sussistano e siano provati i requisiti.

È pertanto possibile, secondo i giudici di legittimità, intimare un licenziamento per motivo oggettivo non a causa del rifiuto ma per effetto della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale e del rifiuto di trasformazione del rapporto in full time.

Il datore di lavoro – conclude la Suprema Corte sarà tenuto a provare l’effettività delle ragioni addotte per il cambiamento dell'orario e quella della impossibilità dell'utilizzo altrimenti della prestazione con modalità orarie differenti, quale componente/elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo, ferma naturalmente la insindacabilità della scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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