La Suprema Corte ha stabilito che sussiste l'operatività del divieto di monetizzazione solo ove il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato.
Un dirigente adiva il Tribunale al fine di richiedere l’indennità per ferie non godute in occasione del suo licenziamento.
La domanda veniva respinta dalla Corte di Appello di Brescia che riteneva che il quadro probatorio acquisito dimostrasse l'ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie il quale non era stato in condizione di provare l'assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che avessero impedito il godimento.
La Corte di Cassazione adita dal dirigente, con sentenza n. 32689 del 15 dicembre 2025, dopo una ricognizione degli approdi normativi e giurisprudenziali gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari ha stabilito che sussiste l'operatività del divieto di monetizzazione solo ove il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto che la Corte territoriale bresciana nell’addossare al dirigente l'onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive non si sia conformata ai più recenti orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi – conclude la Cassazione - soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Avv. Nicoletta Di Lolli