Con sentenza del 22 gennaio 2026, a definizione del procedimento N. R.G. 54031/2025, il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 con il quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali comminava alla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. una sanzione di 150 mila euro per la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
I fatti dai quali trae origine la vicenda
Prima di analizzare il merito della pronuncia, giova ricostruire i fatti dai quali la vicenda processuale trae origine. L’8 dicembre 2024, la trasmissione “Report” diffondeva stralci della conversazione telefonica privata tra l’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, dai quali si evinceva come la mancata assegnazione alla dott.ssa Boccia della carica istituzionale di consulente del Ministero fosse influenzata da questioni di natura squisitamente personale.
La risonanza politica fu tale da spingere i partiti dell’opposizione a richiedere le dimissioni del Ministro che, al fine di chiarire le dinamiche della vicenda, decideva volontariamente di rilasciare un’intervista al TG1. In quell’occasione, Sangiuliano ammetteva non solo la propria relazione extraconiugale con la Dott.ssa Boccia, bensì anche che la mancata nomina della dottoressa fosse imputabile a un conflitto di interessi sia personale sia professionale.
A fronte di tali avvenimenti, respinte le ragioni dedotte dalla RAI nel riscontro alla richiesta di informazioni, il Garante emanava il provvedimento sanzionatorio n. 621 del 23 ottobre 2025 che veniva impugnato dall’emittente televisiva.
Le principali motivazioni dedotte dalle parti nel procedimento e la decisione del Tribunale
Di seguito, sinteticamente, si riportano le principali motivazioni dedotte dalle parti nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità:
Parte ricorrente sosteneva: i) la tardività della conclusione del procedimento amministrativo, in violazione del termine perentorio di nove mesi di cui all’art. 143 del d. lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e al Regolamento n. 2/2019 deliberato dal Garante; ii) il difetto di motivazione ed erronea applicazione del principio di essenzialità dell’informazione: la diffusione dell’audio veniva ritenuto indispensabile per la completezza dell’inchiesta giornalistica condotta da Report.
L’Autorità, costituitasi in giudizio, deduceva: i) l’applicabilità della disciplina relativa ai procedimenti avviati su segnalazione (che presenta un termine di diciotto mesi) e non quella relativa ai reclami (nove mesi); ii) la natura ordinaria e non perentoria dei termini di cui all’art. 143 del Codice Privacy; iii) la violazione da parte di Report del principio di essenzialità dell’informazione.
Il Tribunale di Roma procedeva alla definizione della controversia attraverso la trattazione disgiunta dei seguenti profili procedurali e di merito:
- Nel merito: “giornalismo di inchiesta e tutela della privacy: l’essenzialità dell’informazione”
I) Il bilanciamento degli interessi in gioco
Il diritto di cronaca rientra nella libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., pertanto, può essere legittimamente limitato soltanto da previsioni legislative a tutela di altri beni e/o interessi costituzionalmente protetti. Tuttavia, occorre sempre un attento bilanciamento tra gli interessi in gioco: affinché il diritto di cronaca, corollario del diritto-dovere di informare e essere informati, prevalga sulla tutela dell’onore, della reputazione e della riservatezza occorre che le informazioni diffuse rispettino i seguenti tre requisiti (ex multis, Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366, Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259):
1. veridicità (verità oggettiva o putativa), se frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
2. pertinenza, ossia la presenza di un interesse pubblico all’informazione: non sono essenziali le informazioni che non hanno attinenza con la notizia alla quale afferiscono e siano totalmente prive di interesse pubblico (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22741).
3. continenza che impone l’esposizione e la valutazione dei fatti con modalità appropriate e contenute.
II) la natura del giornalismo d’inchiesta
Il Tribunale ha chiarito come il giornalismo di inchiesta, seppur sia anch’esso espressione del diritto di cui all’art. 21 della Costituzione, giustifichi un’ampia tutela in quanto sia da ritenere “espressione più alta e nobile dell’attività di informazione” (Cass. Sez. III civile 6 maggio 2010, n. 16236) che coinvolge direttamente il professionista, il quale acquisisce la notizia in maniera autonoma, diretta e attiva, senza l’intervento di fonti esterne passive: ai fini dell’esercizio legittimo di tale species di giornalismo, viene meno l’esigenza della veridicità dell’informazione, a condizione del rispetto dei requisiti di pertinenza e continenza. Ciò, coerentemente con quanto disposto dall’art. 137, co. 3 del Codice Privacy e l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto legittimo l’esercizio da parte di Report del diritto di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta, ravvisando “la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex Ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale.
- “Sulla tardività del provvedimento sanzionatorio”:
Il giudice adito ha chiarito la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 143 del Codice Privacy, rinviando, innanzitutto, ai profili di specialità del procedimento amministrativo sanzionatorio (rispetto al procedimento amministrativo “generale”), il cui esito coincide nella “inflizione di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione” (Corte Cost. n. 151 del 2021). Pertanto, il Tribunale, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 759/2025, ha evidenziato come la perentorietà dei termini sia un imprescindibile corollario a garanzia dell’esigenza di certezza giuridica e dell’effettività del diritto di difesa che, infatti, consente di contrastare i rischi di una potenziale inerzia dell’autorità giudicante e di “un’esposizione illimitata a una possibile inflizione sanzionatoria”. Ciò si evince altresì dal Regolamento n. 2/2019 del Garante, citato dallo stesso resistente, che impone la decisione sui reclami entro 9/12 mesi dalla ricezione, ammettendo un termine maggiore solo se accordato dalla legge e in presenza di motivate esigenze istruttorie previamente comunicate all’interessato.
In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il giudice adito ha annullato il provvedimento sanzionatorio del Garante: nessuna violazione della privacy da parte di Report, bensì legittimo esercizio del giornalismo d’inchiesta.
Avv. Giulia Amadeo e Dott. Lapo Lucani