L’estensione a 70 anni del diritto esclusivo sulle fotografie

L’estensione a 70 anni del diritto esclusivo sulle fotografie
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha modificato l’art. 92 della legge sul diritto d’autore, estendendo da venti a settant’anni la protezione delle fotografie semplici.

La riforma dell’art. 92 LdA: contenuto e portata dell’intervento

Con l’art. 47, comma 1, della L. 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore è intervenuto sull’art. 92, comma 1, LdA, estendendo la durata dei diritti spettanti al fotografo di fotografie semplici a settanta anni dalla produzione della fotografia (la precedente durata era di vent’anni). L’intervento incide su una disposizione rimasta sostanzialmente invariata per decenni e introduce una modifica di forte impatto sistematico, soprattutto se rapportata alla natura non creativa del bene protetto.

La riforma non riguarda le opere fotografiche tutelate ex art. 2, n. 7, LdA, bensì le fotografie prive di carattere creativo, oggetto di tutela nell’ambito dei diritti connessi. Proprio questo dato rende l’estensione temporale particolarmente significativa.

La disciplina previgente e la ratio della tutela ventennale

Nel regime anteriore alla riforma, le fotografie semplici erano protette per venti anni dalla produzione. Tale durata ridotta rifletteva una precisa impostazione: riconoscere una tutela economica minima a chi realizzava immagini frutto di attività tecnica o documentale, senza attribuire loro lo status di opere dell’ingegno.

La protezione era giustificata non dall’originalità, ma dall’attività svolta e dall’investimento organizzativo del fotografo. In questo senso, la durata ventennale appariva coerente con la funzione dei diritti connessi e con l’esigenza di garantire, in tempi relativamente brevi, l’accesso al pubblico dominio.

Diritti connessi e fotografie semplici: natura della protezione

I diritti riconosciuti sulle fotografie semplici rientrano nella categoria dei diritti connessi al diritto d’autore, destinati a tutelare interessi economici diversi da quelli dell’autore in senso stretto. La legge non richiede alcun apporto creativo, ma protegge l’attività materiale di produzione dell’immagine.

Il fotografo gode di diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, subordinati, per la loro opponibilità, al rispetto delle formalità previste dall’art. 90 LdA. L’estensione della durata a settant’anni determina un rafforzamento molto marcato di tali diritti, avvicinandoli, sul piano temporale, alla protezione piena prevista per le opere dell’ingegno.

La persistente difficoltà nel distinguere tra opere fotografiche e fotografie

D’altra parte, la distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici ha rappresentato per decenni una delle più dibattute questioni nella disciplina del diritto d’autore italiano. La giurisprudenza si è mossa spesso con incoerenze, segnando anche notevoli differenze di orientamento e un imprescindibile coefficiente di arbitrarietà.

Nel tempo, i giudici hanno fatto riferimento a criteri quali la scelta dell’inquadratura, l’uso della luce, la composizione e la capacità dell’immagine di esprimere una visione personale. Tuttavia, l’applicazione di tali criteri è rimasta fortemente casistica e spesso imprevedibile.

Le critiche emerse già nella fase del ddl

Le perplessità sulla riforma erano emerse già durante l’iter del cosiddetto “ddl Amorese”. Una parte della dottrina e degli operatori del settore ha sottolineato i rischi di estendere una tutela nata per opere d’artistiche a beni privi di creatività, con effetti potenzialmente distorsivi sul sistema

Le principali preoccupazioni riguardano naturalmente la compressione del perimetro del pubblico dominio, l’aumento dei costi di utilizzo delle immagini e la difficoltà di gestione dei diritti in ambito digitale, specie per fotografie documentali o informative.

Le conseguenze applicative della nuova durata

L’estensione a settant’anni impone una revisione delle prassi operative che potrebbe gravare anche su editori, imprese, pubbliche amministrazioni ed in generale operatori culturali .

La riforma incide anche sulla redazione dei contratti, sulla gestione degli archivi fotografici e sulle politiche di utilizzo delle immagini online, aumentando il rischio di contenzioso in caso di errata qualificazione dello scatto.

Conclusioni

La modifica dell’art. 92 LdA segna un deciso rafforzamento della tutela delle fotografie semplici, ma lascia aperte questioni rilevanti sul piano sistematico in un terreno di massima tensione dialettica all’interno della disciplina del diritto d’autore.

Avv. Stefano Leanza

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