La Cassazione con sentenza n. 4077 del 23 febbraio 2026 ha ribadito che nel caso in cui venga eccepito un licenziamento verbale l’onere della prova è posto a carico del lavoratore che è tenuto a dimostrare il dedotto licenziamento orale
Un lavoratore adiva il Tribunale di Paola al fine di richiedere la reintegra nel posto di lavoro deducendo di essere stato licenziato in forma verbale.
Il Tribunale rigettava il ricorso con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che pur ritenendo dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non riteneva sufficiente ai fini della prova del licenziamento verbale la mera cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte distrettuale nel rigettare il motivo di gravame richiamava il principio di diritto ormai ritenuto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisce che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4077 del 23 febbraio 2026, nel respingere il ricorso incidentale del lavoratore, ha ritenuto che i precedenti di legittimità menzionati dal lavoratore ricorrente erano da ritenersi ormai superati oppure non pertinenti rispetto alla fattispecie sottoposta non rilevando la dedotta violazione dell’art. 5 L. n. 604/1966 in quanto la norma riguarda la diversa ipotesi dell’onere della prova, posto a carico del datore di lavoro, della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento.
Nel caso in cui venga eccepito un licenziamento verbale – conclude la cassazione - il lavoratore è tenuto a dimostrare il dedotto licenziamento orale, peraltro da escludere nel caso concreto anche alla luce di una lettera di dimissioni prodotta in atti dalla società e non ritualmente disconosciuta dal lavoratore.
Avv. Nicoletta Di Lolli