Con la sentenza 26 marzo 2026, causa C‑412/24 (Fauré Le Page / Goyard), la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su un tema sempre più d’interesse nel diritto dei marchi: la qualificazione come ingannevole di un marchio che evochi un’anzianità aziendale e un savoir‑faire non effettivamente esistenti, che incide sulle caratteristiche immateriali del prodotto e sulle scelte del consumatore.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza in materia di impedimenti assoluti alla registrazione, ma al contempo precisa il perimetro interpretativo dell’art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/95/CE (oggi art. 4, par. 1, lett. g), dir. 2015/2436), con effetti significativi per la strategia di tutela dei marchi, in particolare nei settori del lusso e del premium branding.
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della società Goyard di marchi contenenti la dicitura “Fauré Le Page Paris 1717”, utilizzati per contraddistinguere articoli di pelletteria di lusso. Secondo il giudice nazionale, l’indicazione numerica (1717) era idonea a indurre il pubblico a ritenere che l’impresa vantasse un’origine secolare e una continuità storica artigianale, evocazione che risultava tuttavia oggettivamente falsa, poiché la società titolare del marchio era stata costituita nel 2009 e non aveva proseguito l’attività dell’impresa storica cessata nel 1992.
A seguito di ricorso di Fauré Le Page, titolare dei marchi dichiarati nulli, la Cour de cassation francese ha sottoposto quindi alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: può un marchio essere considerato ingannevole quando la falsa informazione non riguarda direttamente una caratteristica materiale del prodotto, ma l’anzianità e la reputazione della società che lo produce, dalle quali il consumatore deduce qualità e prestigio del bene?
L’art. 3, par. 1, lett. g), dir. 2008/95 esclude dalla registrazione – o consente la declaratoria di nullità – dei marchi “che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio”.
Tradizionalmente, il dibattito interpretativo si è concentrato sulla necessità che l’inganno riguardi caratteristiche proprie dei prodotti o dei servizi, e non meri elementi soggettivi relativi all’impresa titolare del marchio. Proprio su tale aspetto la pronuncia in commento apporta un chiarimento decisivo.
La Corte, infatti, afferma che:
“un marchio può essere considerato ingannevole qualora includa un numero percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell’anno di fondazione dell’impresa e, per il suo carattere risalente nel tempo, evochi un savoir‑faire di lunga data che conferisce al prodotto una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio, quando tale savoir‑faire non esiste nella realtà”.
La sentenza va ad operare, quindi, un opportuno bilanciamento con precedenti arresti di segno diverso della Corte, in particolare, con le decisioni rese nei casi Emanuel (C‑259/04), in cui si era esclusa la decettività del marchio quando l’elemento fuorviante riguardava solo l’identità del soggetto imprenditoriale e Copad (C‑59/08), ove si era, invece, già riconosciuto che la qualità dei prodotti di lusso comprende anche la loro immagine di prestigio.
La CGUE ribadisce, quindi, che, nel merito, per accertare la nullità del segno evocativo, spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se:
- il numero inserito nel marchio sia percepito come anno di fondazione della società che offre il prodotto/servizio;
- tale elemento evochi effettivamente un savoir‑faire risalente nel tempo;
- il pubblico di riferimento attribuisca a tale storicità un valore determinante in termini di qualità e prestigio del prodotto.
Ne risulta che la pronuncia da man forte al principio secondo cui il marchio non tuteli solo la lealtà formale del segno, ma anche la generale trasparenza informativa offerta al pubblico dei consumatori.
Nello stesso tempo, è una decisione rilevante in quanto offre agli operatori del diritto degli indicatori significativi, volti ad una verifica stringente del segno, da applicarsi sin dalla sua messa a punto, circa eventuali elementi evocativi (date, riferimenti storici, simboli), da tenere d’occhio in ogni fase di vita del marchio considerato.